Art. 11.

          Restituzione dei documenti e delle pubblicazioni

    I  membri  delle  commissioni giudicatrici, al termine dei lavori
concorsuali, sono tenuti a restituire agli uffici dell'Universita' le
pubblicazioni  e  i  documenti  dei  candidati,  i  quali ritireranno
personalmente  o mediante delega presso la ripartizione I - personale
ed affari generali.