Art. 12.

            Documenti di rito per la nomina dei vincitori

    Nel  termine  di trenta giorni dalla data di tale comunicazione i
vincitori,  se  cittadini  italiani  o di altro Stato della Comunita'
europea,  pena  la  decadenza  dal  diritto  alla  nomina, devono far
pervenire la seguente documentazione:
      1)   certificato  medico  in  bollo  rilasciato  da  un  medico
militare,  o da un medico dell'ASL da cui risulti che il candidato e'
fisicamente  idoneo all'impiego per il quale concorre ed e' esente da
imperfezioni   che  possono  comunque  influire  sul  rendimento  del
servizio, con l'indicazione dell'avvenuto accertamento sierologico ai
sensi  dell'art. 7 della legge 25 luglio 1956, n. 837. Il certificato
deve contenere l'espressa dichiarazione che il candidato e' esente da
malattie che possono mettere in pericolo la salute pubblica.
    Tale  certificato  deve  essere  di data non anteriore a sei mesi
dalla data della comunicazione dell'esito del concorso;
      2) dichiarazione resa ai sensi degli articoli 2 e 4 della legge
4 gennaio 1968, n. 15, e dell'art. 1 del decreto del Presidente della
Repubblica 20 ottobre 1998, n. 403, dalla quale risulti:
        a) data e luogo di nascita;
        b) cittadinanza;
        c) godimento dei diritti politici;
        d) la  posizione agli effetti dell'adempimento degli obblighi
militari;
        e) l'inesistenza   di   condanne   penali   che   impediscano
l'instaurazione di un rapporto di pubblico impiego;
        f) il numero del codice fiscale;
        g) la composizione del nucleo familiare;
        h) gli  impieghi ricoperti alle dipendenze dello Stato, delle
province,  dei  comuni  o di altri enti pubblici o privati e, in caso
affermativo,  l'opzione  per  il  nuovo  impiego ai sensi dell'art. 8
della legge 18 marzo 1958, n, 311.
    La   dichiarazione   relativa   al   punto   c)   deve  riportare
l'indicazione  del  possesso  del requisito alla data di scadenza del
bando.
    Il  vincitore  che ricopre un posto di ruolo nell'amministrazione
dello  Stato  e'  dispensato dal rendere le dichiarazioni di cui alle
lettere  b),  c),  d),  ed e) e deve invece dichiarare che trovasi in
attivita' di servizio con l'indicazione della retribuzione goduta.
    Il  cittadino  extracomunitario,  vincitore  della  procedura  di
valutazione comparativa, deve presentare nel termine di trenta giorni
sopracitato,  pena  la  decadenza  al  diritto alla nomina i seguenti
documenti:
      1) certificato di nascita;
      2)   certificato   equipollente  al  certificato  generale  del
casellario  giudiziale  rilasciato  dalla  competente autorita' dello
Stato  di  cui  il  candidato  straniero  e'  cittadino. Il candidato
straniero,  se risiede in Italia, oltre al certificato anzidetto deve
autocertificare  anche  la  mancanza  di condanne penali e di carichi
pendenti a suo carico;
      3) certificato medico rilasciato da un medico militare, o da un
medico  dell'ASL,  dal  quale risulti che il candidato e' fisicamente
idoneo  all'impiego  per il quale concorre ed e' esente da difetti ed
imperfezioni   che  possono  comunque  influire  sul  rendimento  del
servizio, con l'indicazione dell'avvenuto accertamento sierologico ai
sensi dell'art. 7 della legge 25 luglio 1956, n. 837.
    Il  certificato  deve  contenere  l'espressa dichiarazione che il
candidato  e'  esente  da malattie che possono mettere in pericolo la
salute pubblica;
      4) certificato attestante la cittadinanza;
      5) certificato attestante il godimento dei diritti politici.
    I  documenti  di  cui  ai numeri 2), 3), 4) e 5) devono essere di
data  non anteriore a sei mesi dalla data di comunicazione dell'esito
del concorso.
    Il   certificato   relativo   al   punto   n. 5)  deve  riportare
l'indicazione  del  possesso  del requisito alla data di scadenza del
bando.
    I  certificati  rilasciati dai competenti uffici della Repubblica
italiana debbono essere conformi alle vigenti disposizioni in materia
di bollo e di legislazione.
    I  certificati  rilasciati dalle competenti autorita' dello Stato
di  cui  il  vincitore  e'  cittadino  debbono  essere  conformi alle
disposizioni  vigenti  nello Stato stesso e debbono, altresi', essere
legalizzati dalle competenti autorita' consolari italiane.
    Agli  atti  e  documenti  redatti in lingua straniera deve essere
allegata  una traduzione, in lingua italiana, certificata conforme al
testo  straniero, redatta dalla competente rappresentanza diplomatica
o consolare, ovvero da un traduttore ufficiale.
    I  cittadini  extracomunitari  residenti  in  Italia  secondo  le
disposizioni  del regolamento anagrafico della popolazione residente,
approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 1989,
n. 223,  possono  utilizzare le dichiarazioni sostitutive di cui agli
articoli  2  e  4 della legge 4 gennaio 1968, n. 15, limitatamente ai
casi in cui si tratti di comprovare stati, fatti e qualita' personali
certificabili  o  attestabili da parte di soggetti pubblici o privati
italiani.