Art. 2.

       Requisiti per l'ammissione alla valutazione comparativa

    La  partecipazione alle valutazioni comparative di cui all'art. 1
e'  libera,  senza  limitazioni  in relazione alla cittadinanza ed al
titolo di studio posseduto dai candidati.
    Non possono partecipare alle valutazioni comparative:
      1)  coloro che siano esclusi dal godimento dei diritti civili e
politici;
      2)  coloro che siano stati destituiti o dispensati dall'impiego
presso  una  pubblica  amministrazione  per persistente insufficiente
rendimento;
      3)  coloro che siano stati dichiarati decaduti da altro impiego
statale,   ai  sensi  dell'art. 127,  lettera  a),  del  decreto  del
Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3;
      4) i professori universitari di ruolo di prima e seconda fascia
nonche'  i  ricercatori universitari di ruolo inquadrati nello stesso
settore  scientifico-disciplinare  relativo  al posto per il quale e'
indetta la procedura o nei settori affini indicati all'art. 1;
      5)  coloro  che  abbiano  gia' presentato nell'arco di un anno,
decorrente  dalla  data  di scadenza del termine per la presentazione
delle  domande  di  ammissione  alla  prima  valutazione  comparativa
prescelta,   cinque   domande   di   partecipazione   a   valutazioni
comparative,  esclusa  la  presente,  presso  questa  od  altre  sedi
universitarie.
    I  requisiti  per  ottenere l'ammissione debbono essere posseduti
alla  data  di  scadenza del termine utile per la presentazione delle
domande.