Art. 2. Requisiti per l'ammissione alla valutazione comparativa La partecipazione alle valutazioni comparative di cui all'art. 1 e' libera, senza limitazioni in relazione alla cittadinanza ed al titolo di studio posseduto dai candidati. Non possono partecipare alle valutazioni comparative: 1) coloro che siano esclusi dal godimento dei diritti civili e politici; 2) coloro che siano stati destituiti o dispensati dall'impiego presso una pubblica amministrazione per persistente insufficiente rendimento; 3) coloro che siano stati dichiarati decaduti da altro impiego statale, ai sensi dell'art. 127, lettera a), del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3; 4) i professori universitari di ruolo di prima e seconda fascia nonche' i ricercatori universitari di ruolo inquadrati nello stesso settore scientifico-disciplinare relativo al posto per il quale e' indetta la procedura o nei settori affini indicati all'art. 1; 5) coloro che abbiano gia' presentato nell'arco di un anno, decorrente dalla data di scadenza del termine per la presentazione delle domande di ammissione alla prima valutazione comparativa prescelta, cinque domande di partecipazione a valutazioni comparative, esclusa la presente, presso questa od altre sedi universitarie. I requisiti per ottenere l'ammissione debbono essere posseduti alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande.