Art. 5.

                            Pubblicazioni

    Le  pubblicazioni  che  i  candidati intendono far valere ai fini
della  valutazione comparativa, con un elenco delle stesse firmato ed
identico  a  quello  allegato alla domanda di partecipazione dovranno
essere consegnate a mano unitamente alla domanda entro e non oltre le
ore  13,  a  pena  di  esclusione, del trentesimo giorno successivo a
quello di pubblicazione del presente decreto nella Gazzetta Ufficiale
- 4a serie speciale - oppure inviate con apposito plico raccomandato,
contemporaneamente  alla  domanda di partecipazione al concorso entro
il termine sopra indicato.
    Il  rispetto del termine perentorio di trenta giorni di cui sopra
sara'  comprovato  esclusivamente  dal  protocollo  di  arrivo, per i
plichi consegnati a mano, o dal timbro postale per quelli spediti.
    Le pubblicazioni che non risultino inviate, in plico raccomandato
o  consegnato a mano, nel termine previsto dal precedente primo comma
non   potranno  essere  prese  in  considerazione  dalle  commissioni
giudicatrici.
    E'   facolta'   del   candidato   inviare  copia  delle  medesime
pubblicazioni a ciascun componente la commissione giudicatrice.
    Sui  plichi  contenenti le pubblicazioni deve essere riportata la
dicitura  "Pubblicazioni:  procedura  di  valutazione comparativa per
posti   di   ricercatore  universitario"  e  devono  essere  indicati
chiaramente la sigla e il titolo del settore scientifico disciplinare
e  la facolta' per i quali l'interessato intende partecipare, nonche'
il cognome, nome e indirizzo del candidato.
    Il  candidato  puo'  produrre  le  pubblicazioni in originale, in
copia  conforme  oppure  puo'  rendere  la  dichiarazione sostitutiva
dell'atto di notorieta' di essere a conoscenza del fatto che le copie
delle pubblicazioni sono conformi all'originale.
    Per  i  lavori  stampati  all'estero  deve risultare la data e il
luogo  di  pubblicazione.  Per  i  lavori  stampati in Italia debbono
essere  adempiuti  gli  obblighi  previsti  dall'art. 1  del  decreto
legislativo luogotenenziale 31 agosto 1945, n. 660.
    "Ogni   stampatore   ha   l'obbligo   di   consegnare,  per  ogni
qualsivoglia  suo  stampato  o  pubblicazione, quattro esemplari alla
prefettura  della provincia nella quale ha sede l'officina grafica ed
un esemplare alla locale procura della Repubblica".
    L'assolvimento di tali obblighi deve essere certificato da idonea
documentazione,  unita alla domanda, che attesti l'avvenuto deposito,
oppure da dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorieta', ai sensi
della  legge  4 gennaio  1968,  n. 15  e  dell'art. 2 del decreto del
Presidente della Repubblica n. 403/1998.
    Il  candidato  che  partecipa  a  piu'  procedure  di valutazione
comparativa  deve  far  pervenire,  nella sede indicata nel bando del
concorso  tanti  plichi  di pubblicazioni, con annesso elenco, quante
sono le procedure di valutazione comparativa a cui partecipa.