Art. 7.

             Costituzione delle commissioni giudicatrici

    Le  commissioni  giudicatrici  sono  costituite  con le modalita'
indicate  nella  legge  3 luglio  1998,  n. 210  e  3 del decreto del
Presidente della Repubblica 19 ottobre 1998, n. 390.
    Le  commissioni  sono  nominate  con decreto rettorale pubblicato
nella  Gazzetta  Ufficiale  della  Repubblica  italiana  -  4a  serie
speciale.
    In  caso di motivata rinuncia presentata dai componenti elettivi,
di decesso o di indisponibilita' degli stessi per cause sopravvenute,
ovvero  nei  casi  previsti  dall'art. 4,  comma  1,  del decreto del
Presidente   della   Repubblica   19 ottobre   1998,   n. 390,  nelle
commissioni  giudicatrici  subentra  il  docente non eletto che abbia
riportato maggior numero di voti.
    Le eventuali cause di incompatibilita' e le modifiche dello stato
giuridico  intervenute successivamente alla nomina non incidono sulla
qualita' di componente delle commissioni giudicatrici.