Art. 8.

                             Ricusazione

    Eventuali  istanze  di ricusazione di uno o piu' componenti delle
commissioni giudicatrici da parte dei candidati, qualora ricorrano le
condizioni  previste  dall'art. 51  del  codice  di procedura civile,
devono  essere  proposte  al rettore nel termine perentorio di trenta
giorni  dalla pubblicazione della Gazzetta Ufficiale della Repubblica
italiana della composizione delle commissioni.
    Decorso   tale  termine  e  comunque  dopo  l'insediamento  della
commissione  non  sono ammesse istanze di ricusazione dei commissari.
Se  la  causa  di  ricusazione e' sopravvenuta purche' anteriore alla
data  di insediamento della commissione, il termine decorre dalla sua
insorgenza.  Il  rigetto  dell'istanza di ricusazione non puo' essere
dedotto come successiva causa di ricusazione.