Art. 9.

     Adempimenti delle commissioni giudicatrici e prove d'esame

    Le  commissioni  giudicatrici,  per  procedere  alla  valutazione
comparativa  dei  candidati, predeterminano i criteri di massima e li
consegnano,  senza  indugio,  al responsabile del procedimento di cui
all'art. 15,  il  quale ne assicura la pubblicita' presso la sede del
rettorato  e  delle  facolta' che hanno richiesto il bando. I criteri
sono  pubblicizzati  almeno sette giorni prima della prosecuzione dei
lavori della commissione.
    Per  valutare  il  curriculum  complessivo  del  candidato  e  le
pubblicazioni  scientifiche le commissioni prendono in considerazione
i seguenti criteri:
      a) originalita' ed innovativita' della produzione scientifica e
rigore metodologico;
      b) apporto    individuale    del    candidato,   analiticamente
determinato nei lavori in collaborazione;
      c) congruenza  dell'attivita'  del  candidato con le discipline
ricomprese  nel  settore  scientifico  disciplinare  per  il quale e'
bandita  la  procedura  ovvero con tematiche interdisciplinari che le
comprendano;
      d) rilevanza  scientifica  della  collocazione editoriale delle
pubblicazioni   e   loro   diffusione   all'interno  della  comunita'
scientifica;
      e) continuita' temporale della produzione scientifica, anche in
relazione  alla  evoluzione  delle conoscenze nello specifico settore
disciplinare.
    Per  i  fini  di cui al precedente comma si fa anche ricorso, ove
possibile,   a   parametri   riconosciuti   in   ambito   scientifico
internazionale.
    Costituiscono,  in ogni caso, titoli da valutare specificatamente
nelle valutazioni comparative:
      a) l'attivita' didattica svolta;
      b) i  servizi  prestati  negli  atenei  e negli enti di ricerca
italiani e stranieri;
      c) l'attivita'  di  ricerca,  comunque  svolta, presso soggetti
pubblici e privati italiani e stranieri;
      d) i  titoli  di  dottore  di ricerca, la fruizione di borse di
studio finalizzate ad attivita' di ricerca, la fruizione di assegni o
contratti di ricerca;
      e) l'attivita'   in  campo  clinico  relativamente  ai  settori
scientifico-disciplinari   in   cui   sia  richiesta  tale  specifica
competenza;
      f) l'organizzazione,  direzione  e  coordinamento  di gruppi di
ricerca;
      g) il   coordinamento   di  iniziative  in  campo  didattico  e
scientifico svolte in ambito nazionale ed internazionale.
    Dopo   la   valutazione   dei   titoli   e   delle  pubblicazioni
scientifiche,  i  candidati  sostengono  due prove scritte, una delle
quali sostituibile con un prova pratica, ed una prova orale.
    La prova orale e' pubblica.
    La  prima prova scritta consiste nella trattazione sotto forma di
elaborato  scritto  di aspetti generali del settore disciplinare, per
il quale il candidato concorre.
    La  seconda  prova  scritta  (sostituibile  con un prova pratica)
consiste  nella  trattazione  scritta  (o  prova  pratica) avente per
oggetto uno o piu' specifici aspetti dei settore disciplinare, per il
quale il candidato concorre.
    La  prova  orale  verte  sulla  discussione di aspetti generali e
specifici  del  settore  disciplinare,  sulla discussione delle prove
scritte  e  degli  eventuali  titoli.  La prova orale accertera', ove
previsto,  anche  la  conoscenza  delle  lingue di cui all'art. 1 del
presente  bando  per  i settori scientifico disciplinari nello stesso
indicati.
    Per  la  procedura  concorsuale,  per  quanto  non  previsto  dal
presente  bando,  la Commissione si atterra' alle disposizioni di cui
al  decreto  del  Presidente  della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487,
cosi'  come  modificato  dal  decreto del Presidente della Repubblica
30 ottobre 1996, n. 693.
    Il  diario  delle prove scritte con l'indicazione del giorno, del
mese  e  dell'ora in cui le medesime avranno luogo e' notificato agli
interessati  tramite lettera raccomandata con ricevuta di ritorno non
meno di quindici giorni prima dello svolgimento delle prove stesse.
    La  convocazione  per  la  prova orale avviene ugualmente a mezzo
lettera raccomandata con ricevuta di ritorno non meno di venti giorni
prima dello svolgimento della prova stessa.
    Per  sostenere le prove suddette i candidati devono essere muniti
esclusivamente di uno dei seguenti documenti di riconoscimento:
      a) fotografia recente con firma autenticata dal sindaco o da un
notaio;
      b) libretto ferroviario personale;
      c) tessera postale;
      d) porto d'armi;
      e) patente automobilistica;
      f) passaporto;
      g) carta di identita'.
    Non  sono  prese  in  considerazione  le  rinunce  pervenute dopo
l'espletamento delle prove scritte.
    Gli  atti  della  commissione  sono  costituiti dai verbali delle
singole   riunioni,   dei  quali  sono  parte  integrante  i  giudizi
individuali e collegiali espressi su ciascun candidato, nonche' dalla
relazione riassuntiva dei lavori svolti.
    Al   termine   dei  lavori  la  commissione,  previa  valutazione
comparativa, con propria deliberazione assunta con la maggioranza dei
componenti, indica il vincitore.
    Le commissioni, conclusi i lavori, consegnano al responsabile del
procedimento,  gli  atti  concorsuali in plico chiuso e sigillato con
l'apposizione  delle  firme  di  tutti  i  commissari  sui  lembi  di
chiusura.
    La  relazione riassuntiva dei lavori svolti con annessi i giudizi
individuali e collegiali e' pubblicata nel "Bollettino ufficiale" del
Ministero  dell'universita' e della ricerca scientifica e tecnologica
e resa pubblica anche per via telematica.
    Le  commissioni  giudicatrici  devono  concludere la procedura di
valutazione  comparativa  entro  sei mesi dalla data di pubblicazione
del  decreto  rettorale di nomina. Il rettore puo' prorogare, per una
sola  volta  e  per  non  piu'  di  quattro  mesi,  il termine per la
conclusione  della  procedura  per  comprovati  ed eccezionali motivi
segnalati  dal presidente della commissione. Nel caso in cui i lavori
non si siano conclusi entro la proroga, il rettore, con provvedimento
motivato,  avvia  le procedure per la sostituzione dei componenti cui
siano  imputabili  le  cause  del ritardo, stabilendo nel contempo un
nuovo termine per la conclusione dei lavori.