Art. 2. Requisiti per l'ammissione alla valutazione comparativa La valutazione comparativa di cui al precedente art. 1 e' riservata al personale in servizio presso questo Ateneo alla data di entrata in vigore della legge 14 gennaio 1999, n. 4, che sia in possesso alla data di scadenza del termine per la presentazione delle domande, dei seguenti requisiti: 1) essere stato assunto in ruolo per lo svolgimento di funzioni tecniche a seguito di pubblico concorso che prevedeva il diploma di laurea come requisito di accesso; 2) di aver svolto alla data di entrata in vigore della legge 14 gennaio 1999, n. 4, almeno tre anni di attivita' di ricerca; 3) di aver rispettato l'obbligo previsto dall'art. 2, comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica n. 390 del 1998, di seguito riportato: "Ogni candidato, a pena di esclusione, puo' partecipare complessivamente ad un numero di valutazioni comparative non superiore a cinque presso le varie sedi universitarie, nell'arco di un anno decorrente dalla data di scadenza del termine per la presentazione delle domande di ammissione alla prima valutazione comparativa prescelta" ... "Il candidato e' escluso dalla procedura, successiva alla quinta, per la quale abbia presentato domanda di partecipazione entro l'anno solare di riferimento, ai fini dell'esclusione fa fede la data e l'ora della consegna della domanda all'ufficio competente". Questa amministrazione garantisce parita' e pari opportunita' tra uomini e donne per l'accesso al lavoro ed il trattamento sul lavoro.