Art. 2.

       Requisiti per l'ammissione alla valutazione comparativa

    La  valutazione  comparativa  di  cui  al  precedente  art. 1  e'
riservata  al personale in servizio presso questo Ateneo alla data di
entrata  in  vigore  della  legge  14 gennaio  1999, n. 4, che sia in
possesso alla data di scadenza del termine per la presentazione delle
domande, dei seguenti requisiti:
      1) essere stato assunto in ruolo per lo svolgimento di funzioni
tecniche  a  seguito di pubblico concorso che prevedeva il diploma di
laurea come requisito di accesso;
      2)  di  aver  svolto alla data di entrata in vigore della legge
14 gennaio 1999, n. 4, almeno tre anni di attivita' di ricerca;
      3)  di aver rispettato l'obbligo previsto dall'art. 2, comma 4,
del  decreto  del  Presidente  della  Repubblica  n. 390 del 1998, di
seguito  riportato:  "Ogni  candidato,  a  pena  di  esclusione, puo'
partecipare  complessivamente ad un numero di valutazioni comparative
non  superiore a cinque presso le varie sedi universitarie, nell'arco
di  un  anno  decorrente  dalla  data  di scadenza del termine per la
presentazione  delle  domande  di  ammissione  alla prima valutazione
comparativa  prescelta" ... "Il candidato e' escluso dalla procedura,
successiva  alla  quinta,  per  la  quale abbia presentato domanda di
partecipazione   entro   l'anno   solare   di  riferimento,  ai  fini
dell'esclusione  fa fede la data e l'ora della consegna della domanda
all'ufficio competente".
    Questa amministrazione garantisce parita' e pari opportunita' tra
uomini e donne per l'accesso al lavoro ed il trattamento sul lavoro.