Art. 6. Valutazione dei titoli e prove di esame Le commissioni giudicatrici, per procedere alla valutazione comparativa dei candidati, predeterminano i criteri generali e li consegnano, senza indugio, al responsabile del procedimento, il quale ne assicura la pubblicita' presso la sede del rettorato e della facolta' che ha richiesto il bando. I criteri sono pubblicizzati almeno sette giorni prima della prosecuzione dei lavori della commissione. Il criterio della personalita' scientifica del candidato come risulta dal curriculum e dai titoli, ferma la congruenza delle pubblicazioni e dei titoli con il settore scientifico-disciplinare per il quale e' bandita la valutazione comparativa, ha in assoluto valore preminente e costituisce il parametro di ammissione alle successive fasi della valutazione. Per il fine di cui sopra la commissione fara' anche ricorso, ove possibile, a parametri riconosciuti in ambito scientifico internazionale. Costituiscono, in ogni caso, titoli da valutare specificamente nelle valutazioni comparative: a) l'attivita' didattica svolta; b) i servizi prestati negli atenei e negli enti di ricerca italiani e stranieri; c) l'attivita' di ricerca, comunque svolta, presso soggetti pubblici e privati italiani e stranieri; d) i titoli di dottore di ricerca e la fruizione di borse di studio o finalizzate ad attivita' di ricerca; e) l'attivita' in campo clinico relativamente ai settori scientifico-disciplinari in cui sia richiesta tale specifica competenza; f) l'organizzazione, direzione e coordinamento di gruppi di ricerca; g) il coordinamento di iniziative in campo didattico e scientifico svolte in ambito nazionale ed internazionale. Al termine delle valutazioni dei titoli e delle pubblicazioni scientifiche e' previsto lo svolgimento di due prove scritte, una delle quali sostituibile con una prova pratica ed una prova orale. Le prove di esame si svolgeranno nella sede che l'Universita' riterra' di stabilire. Il diario delle prove scritte (o della prova scritta e di quella pratica), con l'indicazione del mese, del giorno e dell'ora in cui le medesime avranno luogo, sara' notificato agli interessati tramite raccomandata con avviso di ricevimento, non meno di quindici giorni prima dello svolgimento delle prove stesse. Del diario delle prove e' dato avviso nello stesso termine nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Ai candidati che conseguono l'ammissione alla prova orale sara' data comunicazione con l'indicazione del giudizio espresso dalla commissione riportato in ciascuna delle prove scritte (o della prova scritta e di quella pratica). L'avviso per la presentazione alla prova orale sara' dato ai singoli candidati almeno venti giorni prima di quello in cui essi debbono sostenerla. Al termine di ogni seduta dedicata alla prova orale, la commissione giudicatrice forma l'elenco dei candidati esaminati, con l'indicazione del giudizio da ciascuno riportato che sara' affisso nella sede degli esami. La prova orale e' pubblica.