Art. 6.

               Valutazione dei titoli e prove di esame

    Le  commissioni  giudicatrici,  per  procedere  alla  valutazione
comparativa  dei  candidati,  predeterminano  i criteri generali e li
consegnano, senza indugio, al responsabile del procedimento, il quale
ne  assicura  la  pubblicita'  presso  la  sede del rettorato e della
facolta'  che  ha  richiesto  il  bando. I criteri sono pubblicizzati
almeno  sette  giorni  prima  della  prosecuzione  dei  lavori  della
commissione.
    Il  criterio  della  personalita'  scientifica del candidato come
risulta  dal  curriculum  e  dai  titoli,  ferma  la congruenza delle
pubblicazioni  e  dei  titoli con il settore scientifico-disciplinare
per  il  quale  e' bandita la valutazione comparativa, ha in assoluto
valore  preminente  e  costituisce  il  parametro  di ammissione alle
successive fasi della valutazione.
    Per  il fine di cui sopra la commissione fara' anche ricorso, ove
possibile,   a   parametri   riconosciuti   in   ambito   scientifico
internazionale.
    Costituiscono,  in  ogni  caso, titoli da valutare specificamente
nelle valutazioni comparative:
      a) l'attivita' didattica svolta;
      b) i  servizi  prestati  negli  atenei  e negli enti di ricerca
italiani e stranieri;
      c) l'attivita'  di  ricerca,  comunque  svolta, presso soggetti
pubblici e privati italiani e stranieri;
      d) i  titoli  di  dottore di ricerca e la fruizione di borse di
studio o finalizzate ad attivita' di ricerca;
      e) l'attivita'   in  campo  clinico  relativamente  ai  settori
scientifico-disciplinari   in   cui   sia  richiesta  tale  specifica
competenza;
      f) l'organizzazione,  direzione  e  coordinamento  di gruppi di
ricerca;
      g) il   coordinamento   di  iniziative  in  campo  didattico  e
scientifico svolte in ambito nazionale ed internazionale.
    Al  termine  delle  valutazioni  dei titoli e delle pubblicazioni
scientifiche  e'  previsto  lo  svolgimento di due prove scritte, una
delle quali sostituibile con una prova pratica ed una prova orale.
    Le  prove  di  esame  si svolgeranno nella sede che l'Universita'
riterra'  di  stabilire. Il diario delle prove scritte (o della prova
scritta  e di quella pratica), con l'indicazione del mese, del giorno
e  dell'ora  in  cui le medesime avranno luogo, sara' notificato agli
interessati  tramite raccomandata con avviso di ricevimento, non meno
di  quindici  giorni  prima dello svolgimento delle prove stesse. Del
diario delle prove e' dato avviso nello stesso termine nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana.
    Ai  candidati  che conseguono l'ammissione alla prova orale sara'
data  comunicazione  con  l'indicazione  del  giudizio espresso dalla
commissione  riportato in ciascuna delle prove scritte (o della prova
scritta  e  di  quella  pratica).  L'avviso per la presentazione alla
prova orale sara' dato ai singoli candidati almeno venti giorni prima
di quello in cui essi debbono sostenerla.
    Al   termine  di  ogni  seduta  dedicata  alla  prova  orale,  la
commissione  giudicatrice forma l'elenco dei candidati esaminati, con
l'indicazione  del  giudizio  da ciascuno riportato che sara' affisso
nella sede degli esami.
    La prova orale e' pubblica.