Art. 7.

                      Commissioni esaminatrici

    Le commissioni giudicatrici sono costituite mediante designazione
di  un  componente  da  parte  del  consiglio  della  facolta' che ha
richiesto il bando e mediante elezione dei restanti componenti.
    Possono   essere  componenti  delle  commissioni  giudicatrici  i
professori  che  hanno conseguito la nomina a ordinario, i professori
associati   che   hanno  conseguito  la  conferma  ed  i  ricercatori
confermati.
    Il  componente designato e' scelto, prima dello svolgimento delle
elezioni  dei componenti elettivi, con deliberazione del consiglio di
facolta',  fra  i  professori  ordinari o associati confermati e deve
afferire   al  settore  scientifico-disciplinare  oggetto  del  bando
ovvero,  nel  caso  in cui ricorrano le condizioni di cui al comma 6,
ultimo   periodo,   dell'art. 3  del  decreto  del  Presidente  della
Repubblica  19 ottobre  1998,  n. 390,  a settori affini indicati dal
Consiglio universitario nazionale.
    La  componente  elettiva e' costituita da un professore ordinario
se  la  facolta'  ha  designato  un  professore associato confermato,
ovvero  da  un  professore  associato  confermato  se  la facolta' ha
designato  un ordinario, e da un ricercatore confermato, eletti fra i
professori  e  ricercatori non in servizio presso questo Ateneo dalla
corrispondente  fascia  dei  professori  di  ruolo  e dai ricercatori
confermati.  A  parita'  di voti prevale il piu' anziano nel ruolo di
appartenenza.  A  parita'  di  anzianita'  di  ruolo  prevale il piu'
anziano di eta'.
    L'elettorato  attivo  e  passivo  e lo svolgimento delle elezioni
sono  regolati dall'art. 3, commi 6, 7, 8, 9, 10 e 11 del decreto del
Presidente della Repubblica 19 ottobre 1998, n. 390.
    Dalla  data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del decreto
rettorale di nomina della commissione giudicatrice decorre il termine
perentorio di trenta giorni per la presentazione al rettore, da parte
dei  candidati,  di  eventuali istanze di ricusazione dei commissari.
Decorso   tale   termine  -  e  comunque  dopo  l'insediamento  della
commissione - non sono ammesse istanze di ricusazione dei commissari.
    Le eventuali cause di incompatibilita' e le modifiche dello stato
giuridico  intervenute successivamente alla nomina non incidono sulla
qualita' di componente delle commissioni giudicatrici.