Art. 7. Commissioni esaminatrici Le commissioni giudicatrici sono costituite mediante designazione di un componente da parte del consiglio della facolta' che ha richiesto il bando e mediante elezione dei restanti componenti. Possono essere componenti delle commissioni giudicatrici i professori che hanno conseguito la nomina a ordinario, i professori associati che hanno conseguito la conferma ed i ricercatori confermati. Il componente designato e' scelto, prima dello svolgimento delle elezioni dei componenti elettivi, con deliberazione del consiglio di facolta', fra i professori ordinari o associati confermati e deve afferire al settore scientifico-disciplinare oggetto del bando ovvero, nel caso in cui ricorrano le condizioni di cui al comma 6, ultimo periodo, dell'art. 3 del decreto del Presidente della Repubblica 19 ottobre 1998, n. 390, a settori affini indicati dal Consiglio universitario nazionale. La componente elettiva e' costituita da un professore ordinario se la facolta' ha designato un professore associato confermato, ovvero da un professore associato confermato se la facolta' ha designato un ordinario, e da un ricercatore confermato, eletti fra i professori e ricercatori non in servizio presso questo Ateneo dalla corrispondente fascia dei professori di ruolo e dai ricercatori confermati. A parita' di voti prevale il piu' anziano nel ruolo di appartenenza. A parita' di anzianita' di ruolo prevale il piu' anziano di eta'. L'elettorato attivo e passivo e lo svolgimento delle elezioni sono regolati dall'art. 3, commi 6, 7, 8, 9, 10 e 11 del decreto del Presidente della Repubblica 19 ottobre 1998, n. 390. Dalla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del decreto rettorale di nomina della commissione giudicatrice decorre il termine perentorio di trenta giorni per la presentazione al rettore, da parte dei candidati, di eventuali istanze di ricusazione dei commissari. Decorso tale termine - e comunque dopo l'insediamento della commissione - non sono ammesse istanze di ricusazione dei commissari. Le eventuali cause di incompatibilita' e le modifiche dello stato giuridico intervenute successivamente alla nomina non incidono sulla qualita' di componente delle commissioni giudicatrici.