Art. 8.

               Termine di conclusione del procedimento

    La commissione deve concludere i suoi lavori entro sei mesi dalla
data  di  pubblicazione  del  decreto rettorale di nomina. Il rettore
puo'  prorogare  per una sola volta e per non piu' di quattro mesi il
termine   per  la  conclusione  della  procedura  per  comprovati  ed
eccezionali  motivi  segnalati  dal presidente della commissione. Nel
caso  in  cui  i  lavori  non  si  siano conclusi dopo la proroga, il
rettore,  con  provvedimento  motivato,  avvia  le  procedure  per la
sostituzione  dei  componenti  cui  siano  imputabili  le  cause  del
ritardo,  stabilendo nel contempo un nuovo termine per la conclusione
dei lavori.