Art. 9.

                   Verifica degli atti concorsuali

    Gli  atti sono costituiti dai verbali delle singole riunioni, dei
quali   costituiscono   parte  integrante  i  giudizi  individuali  e
collegiali  espressi  su  ciascun  candidato, nonche' dalla relazione
riassuntiva dei lavori svolti.
    Al   termine   dei  lavori  la  commissione,  previa  valutazione
comparativa   con   deliberazione   assunta  con  la maggioranza  dei
componenti, indica il vincitore.
    Il  rettore accerta con proprio decreto, entro venti giorni dalla
consegna, la regolarita' formale degli atti, dandone comunicazione ai
candidati.   Con   successivo   decreto  nomina  il  vincitore  della
valutazione comparativa.
    Nel  caso  in  cui  riscontri  vizi di forma il rettore, entro il
predetto  termine,  rinvia  con  provvedimento motivato gli atti alla
commissione per la regolarizzazione, stabilendone il termine.