Art. 4.

                            Prove d'esame

    L'esame  di  ammissione  consiste  in  una  prova scritta e in un
colloquio.
    Le  prove  di  esame  sono  intese  ad accertare l'attitudine del
candidato  alla  ricerca  scientifica.  Nell'ambito della prova orale
verra'  accertata la conoscenza di almeno una lingua straniera scelta
dal candidato.
    Per  sostenere  le  prove  i candidati dovranno esibire un idoneo
documento di riconoscimento.
    Sono ammessi alla prova orale i candidati che nella prova scritta
abbiano riportato un punteggio pari o superiore a 40/60.
    La  prova  orale  si intende superata con il conseguimento di una
votazione non inferiore a 40/60.
    Il  diario  della  prova  scritta,  con l'indicazione della sede,
della  data  e  dell'ora  in  cui  la  medesima  avra'  luogo,  sara'
comunicato  agli  interessati  tramite  raccomandata  con  avviso  di
ricevimento  inviata  quindici giorni prima della data fissata per la
prova.
    La  convocazione alla prova orale avverra' con telegramma inviato
a  coloro  che  avranno superato la prova scritta, venti giorni prima
della  data fissata per il colloquio, ovvero a mezzo di comunicazione
in  sede  concorsuale  da parte della commissione esaminatrice, nella
ipotesi  di  rinuncia  scritta  ai  termini di preavviso, espressa da
tutti i candidati presenti alla prova scritta.

                               Art. 5.


                      Commissione esaminatrice

    La  commissione  giudicatrice  per l'accesso al corso e' nominata
dal  rettore  sentito il collegio dei docenti. Essa si compone di tre
membri  scelti  tra  i  professori  e  ricercatori  di  ruolo,  anche
stranieri,   afferenti   all'area   scientifico-disciplinare  cui  si
riferisce  il  corso. La commissione puo' essere inoltre integrata da
due  esperti,  anche stranieri, scelti nell'ambito degli enti e delle
strutture pubbliche e private di ricerca.

                               Art. 6.


                         Ammissione ai corsi

    Espletate  le  prove  del  concorso,  la  commissione  compila la
graduatoria  generale  di  merito  sulla  base  della  somma dei voti
riportati  da  ciascun  candidato  nelle  singole  prove.  In caso di
parita'  di  voti  prevale la valutazione della situazione economica,
determinata  ai  sensi  del  decreto del Presidente del Consiglio dei
Ministri 30 aprile 1997 e successive modificazioni.
    I   candidati  saranno  ammessi  ai  corsi  secondo  l'ordine  di
graduatoria  fino  alla  concorrenza  del  numero  dei  posti messi a
concorso. In corrispondenza di eventuali rinunce degli aventi diritto
prima  dell'inizio  del  corso,  subentreranno  altrettanti candidati
secondo l'ordine della graduatoria
    In  caso  di  rinuncia  o  di  esclusione del vincitore nel primo
trimestre  del  primo  anno  di  corso,  e' facolta' del collegio dei
docenti  valutare  l'opportunita'  di coprire il posto vacante con un
altro candidato secondo l'ordine della graduatoria.

                               Art. 7.


                        Domanda di iscrizione

    I  concorrenti  risultati  vincitori  dovranno  presentare  o far
pervenire  alla  segreteria  dottorati  di ricerca, Universita' Carlo
Cattaneo  - LIUC, Corso Matteotti n. 22 - 21053 Castellanza (Varese),
entro  il  termine  perentorio  di  giorni quindici che decorrono dal
giorno  successivo  a  quello  in  cui  avranno  ricevuto il relativo
invito, domanda di iscrizione al corso di dottorato, in carta libera,
da   compilarsi   su  apposito  modulo  in  distribuzione  presso  la
segreteria  dottorati  di  ricerca  dell'Universita'  Carlo Cattaneo,
corredata dai seguenti documenti:
      1)  una  fotocopia del documento di identita', in carta libera,
debitamente firmata;
      2) autocertificazione di cittadinanza;
      3)  autocertificazione relativa al diploma di scuola secondaria
superiore  posseduto  ovvero,  per  gli  stranieri,  diploma  che  ha
consentito  l'ammissione  all'Universita',  debitamente  tradotto  in
italiano  e  legalizzato  dalle  competenti  rappresentanze italiane,
secondo  le  norme  vigenti  in  materia per l'ammissione di studenti
stranieri a corsi di laurea nelle universita' italiane;
      4) autocertificazione relativa alla laurea posseduta e relativa
votazione;
      5)  dichiarazione  di  eventuale  iscrizione  ad  una scuola di
specializzazione   ovvero  di  perfezionamento  e,  nell'affermativa,
l'impegno scritto a sospenderne la frequenza;
      6)  dichiarazione  di non aver usufruito in precedenza di altre
borse di studio (anche per un solo anno) per un corso di dottorato di
ricerca;
      7)  dichiarazione  di  essere/non essere in servizio presso una
pubblica  amministrazione  e, in caso affermativo, di avere richiesto
il  collocamento  in aspettativa senza assegni a decorrere dalla data
di inizio del corso e per tutta la sua durata.
    I  vincitori  che non presentano la documentazione nel termine di
quindici  giorni,  decorrente  dal  giorno  successivo  a  quello  di
ricevimento  del  relativo invito, sono considerati rinunciatari ed i
posti   corrispondenti   sono  messi  a  disposizione  dei  candidati
classificatisi idonei, secondo l'ordine della graduatoria.
    E'  vietata  l'iscrizione contemporanea a piu' corsi di dottorato
di  ricerca  presso  la stessa o altra sede universitaria. Qualora un
candidato  abbia  ottenuto  l'ammissione  a  piu' corsi di dottorato,
dovra' optare per uno di essi.

                               Art. 8.


                           Borse di studio

    L'importo  annuale  della  borsa  di studio, determinato ai sensi
dell'art. 1,  comma 1, lettera a), della legge 3 agosto 1998, n. 315,
e  successive  modificazioni,  per  l'anno  solare  1999,  ammonta  a
L. 19.900.000   e,   a  partire  dall'anno  solare  2000,  ammonta  a
L. 20.450.000.
    Il  beneficiano  di  borsa  di  studio  vanta  per  i  periodi di
permanenza all'estero di una maggiorazione della borsa di studio pari
al 50% della borsa stessa.
    Le  borse  di  studio  sono  assegnate  in  base alla graduatoria
generale di merito redatta dalla competente commissione giudicatrice,
su domanda dell'avente titolo.
    La   durata   dell'erogazione  della  borsa  di  studio  e'  pari
all'intera durata del corso.
    Le  sospensioni  della frequenza del corso di durata superiore ai
trenta giorni comportano la sospensione dell'erogazione della borsa.
    Qualora l'avente titolo rinunci alla borsa di studio per l'intera
durata  del  corso  di  studi, subentra il candidato secondo l'ordine
della graduatoria.
    Nel  caso risultino vincitori del concorso titolari di assegni di
ricerca,  i  medesimi  non  hanno  diritto  di  fruire della borsa di
studio,  neppure  nel  caso  in  cui  il  dottorato prosegua oltre il
periodo di godimento della borsa.