Art. 4. Prove d'esame L'esame di ammissione consiste in una prova scritta e in un colloquio. Le prove di esame sono intese ad accertare l'attitudine del candidato alla ricerca scientifica. Nell'ambito della prova orale verra' accertata la conoscenza di almeno una lingua straniera scelta dal candidato. Per sostenere le prove i candidati dovranno esibire un idoneo documento di riconoscimento. Sono ammessi alla prova orale i candidati che nella prova scritta abbiano riportato un punteggio pari o superiore a 40/60. La prova orale si intende superata con il conseguimento di una votazione non inferiore a 40/60. Il diario della prova scritta, con l'indicazione della sede, della data e dell'ora in cui la medesima avra' luogo, sara' comunicato agli interessati tramite raccomandata con avviso di ricevimento inviata quindici giorni prima della data fissata per la prova. La convocazione alla prova orale avverra' con telegramma inviato a coloro che avranno superato la prova scritta, venti giorni prima della data fissata per il colloquio, ovvero a mezzo di comunicazione in sede concorsuale da parte della commissione esaminatrice, nella ipotesi di rinuncia scritta ai termini di preavviso, espressa da tutti i candidati presenti alla prova scritta. Art. 5. Commissione esaminatrice La commissione giudicatrice per l'accesso al corso e' nominata dal rettore sentito il collegio dei docenti. Essa si compone di tre membri scelti tra i professori e ricercatori di ruolo, anche stranieri, afferenti all'area scientifico-disciplinare cui si riferisce il corso. La commissione puo' essere inoltre integrata da due esperti, anche stranieri, scelti nell'ambito degli enti e delle strutture pubbliche e private di ricerca. Art. 6. Ammissione ai corsi Espletate le prove del concorso, la commissione compila la graduatoria generale di merito sulla base della somma dei voti riportati da ciascun candidato nelle singole prove. In caso di parita' di voti prevale la valutazione della situazione economica, determinata ai sensi del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 30 aprile 1997 e successive modificazioni. I candidati saranno ammessi ai corsi secondo l'ordine di graduatoria fino alla concorrenza del numero dei posti messi a concorso. In corrispondenza di eventuali rinunce degli aventi diritto prima dell'inizio del corso, subentreranno altrettanti candidati secondo l'ordine della graduatoria In caso di rinuncia o di esclusione del vincitore nel primo trimestre del primo anno di corso, e' facolta' del collegio dei docenti valutare l'opportunita' di coprire il posto vacante con un altro candidato secondo l'ordine della graduatoria. Art. 7. Domanda di iscrizione I concorrenti risultati vincitori dovranno presentare o far pervenire alla segreteria dottorati di ricerca, Universita' Carlo Cattaneo - LIUC, Corso Matteotti n. 22 - 21053 Castellanza (Varese), entro il termine perentorio di giorni quindici che decorrono dal giorno successivo a quello in cui avranno ricevuto il relativo invito, domanda di iscrizione al corso di dottorato, in carta libera, da compilarsi su apposito modulo in distribuzione presso la segreteria dottorati di ricerca dell'Universita' Carlo Cattaneo, corredata dai seguenti documenti: 1) una fotocopia del documento di identita', in carta libera, debitamente firmata; 2) autocertificazione di cittadinanza; 3) autocertificazione relativa al diploma di scuola secondaria superiore posseduto ovvero, per gli stranieri, diploma che ha consentito l'ammissione all'Universita', debitamente tradotto in italiano e legalizzato dalle competenti rappresentanze italiane, secondo le norme vigenti in materia per l'ammissione di studenti stranieri a corsi di laurea nelle universita' italiane; 4) autocertificazione relativa alla laurea posseduta e relativa votazione; 5) dichiarazione di eventuale iscrizione ad una scuola di specializzazione ovvero di perfezionamento e, nell'affermativa, l'impegno scritto a sospenderne la frequenza; 6) dichiarazione di non aver usufruito in precedenza di altre borse di studio (anche per un solo anno) per un corso di dottorato di ricerca; 7) dichiarazione di essere/non essere in servizio presso una pubblica amministrazione e, in caso affermativo, di avere richiesto il collocamento in aspettativa senza assegni a decorrere dalla data di inizio del corso e per tutta la sua durata. I vincitori che non presentano la documentazione nel termine di quindici giorni, decorrente dal giorno successivo a quello di ricevimento del relativo invito, sono considerati rinunciatari ed i posti corrispondenti sono messi a disposizione dei candidati classificatisi idonei, secondo l'ordine della graduatoria. E' vietata l'iscrizione contemporanea a piu' corsi di dottorato di ricerca presso la stessa o altra sede universitaria. Qualora un candidato abbia ottenuto l'ammissione a piu' corsi di dottorato, dovra' optare per uno di essi. Art. 8. Borse di studio L'importo annuale della borsa di studio, determinato ai sensi dell'art. 1, comma 1, lettera a), della legge 3 agosto 1998, n. 315, e successive modificazioni, per l'anno solare 1999, ammonta a L. 19.900.000 e, a partire dall'anno solare 2000, ammonta a L. 20.450.000. Il beneficiano di borsa di studio vanta per i periodi di permanenza all'estero di una maggiorazione della borsa di studio pari al 50% della borsa stessa. Le borse di studio sono assegnate in base alla graduatoria generale di merito redatta dalla competente commissione giudicatrice, su domanda dell'avente titolo. La durata dell'erogazione della borsa di studio e' pari all'intera durata del corso. Le sospensioni della frequenza del corso di durata superiore ai trenta giorni comportano la sospensione dell'erogazione della borsa. Qualora l'avente titolo rinunci alla borsa di studio per l'intera durata del corso di studi, subentra il candidato secondo l'ordine della graduatoria. Nel caso risultino vincitori del concorso titolari di assegni di ricerca, i medesimi non hanno diritto di fruire della borsa di studio, neppure nel caso in cui il dottorato prosegua oltre il periodo di godimento della borsa.