Art. 9. Dipendenti pubblici Il pubblico dipendente ammesso al dottorato di ricerca e' collocato, fin dall'inizio e per tutta la durata del corso di dottorato, in aspettativa per motivi di studio senza assegni e puo' usufruire dell'eventuale beneficio della borsa di studio. Il periodo di aspettativa e' utile ai fini della progressione di carriera e del trattamento di quiescenza e di previdenza. Art. 10. Conseguimento del titolo Il titolo di dottore di ricerca, conferito dal rettore, si consegue all'atto del superamento dell'esame finale, che ha luogo a conclusione del corso. La commissione giudicatrice dell'esame finale sara' nominata dal rettore, su designazione del collegio dei docenti in conformita' al regolamento di Ateneo in materia di dottorato di ricerca. Art. 11. Normativa di riferimento Per quanto non previsto dal presente bando, si fa riferimento all'art. 4 della legge 3 luglio 1998, n. 210, al decreto ministeriale 30 aprile 1999 ed al regolamento per il dottorato di ricerca dell'Universita' Carlo Cattaneo - LIUC emanato con decreto rettorale n. 140 del 24 settembre 1999. Castellanza, 11 gennaio 2000 Il rettore: Silva