Art. 9.

                         Dipendenti pubblici

    Il  pubblico  dipendente  ammesso  al  dottorato  di  ricerca  e'
collocato,  fin  dall'inizio  e  per  tutta  la  durata  del corso di
dottorato,  in  aspettativa per motivi di studio senza assegni e puo'
usufruire  dell'eventuale beneficio della borsa di studio. Il periodo
di  aspettativa e' utile ai fini della progressione di carriera e del
trattamento di quiescenza e di previdenza.

                              Art. 10.


                      Conseguimento del titolo

    Il  titolo  di  dottore  di  ricerca,  conferito  dal rettore, si
consegue  all'atto  del superamento dell'esame finale, che ha luogo a
conclusione del corso.
    La  commissione giudicatrice dell'esame finale sara' nominata dal
rettore,  su  designazione del collegio dei docenti in conformita' al
regolamento di Ateneo in materia di dottorato di ricerca.

                              Art. 11.


                      Normativa di riferimento

    Per  quanto  non  previsto  dal presente bando, si fa riferimento
all'art. 4 della legge 3 luglio 1998, n. 210, al decreto ministeriale
30  aprile  1999  ed  al  regolamento  per  il  dottorato  di ricerca
dell'Universita'  Carlo Cattaneo - LIUC emanato con decreto rettorale
n. 140 del 24 settembre 1999.
      Castellanza, 11 gennaio 2000
                                                    Il rettore: Silva