IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3; Vista la legge 2 aprile 1968, n. 482, e successive modificazioni ed integrazioni; Vista la legge 11 luglio 1980, n. 312; Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 24 settembre 1981; Visto il decreto del Ministro della pubblica istruzione del 20 maggio 1983, e successive modificazioni ed integrazioni; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 settembre 1987, n. 567; Vista la legge 23 agosto 1988, n. 370; Vista la legge 27 gennaio 1989, n. 25; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 marzo 1989, n. 116; Vista la legge 9 maggio 1989, n. 168; Vista la legge 10 aprile 1991, n. 125, che garantisce pari opportunita' tra donne e uomini per l'accesso al lavoro; Vista la legge 5 febbraio 1992, n. 104, relativa ai portatori di handicap; Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni ed integrazioni; Vista la legge 24 dicembre 1993, n. 537; Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 7 febbraio 1994, n. 174, ed in particolare l'art. 3; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487, e successive modificazioni ed integrazioni, recante norme sull'accesso agli impieghi pubblici; Vista la legge 27 dicembre 1997, n. 449; Vista la legge n. 127 del 15 maggio 1997; Visto il decreto del Presidente della Repubblica n. 403/1998; Vista la legge n. 28 del 18 febbraio 1999; Vista l'ordinanza per il reclutamento del personale amministrativo tecnico-ausiliare approvata nella seduta del consiglio d'amministrazione del 7 settembre 1999; Visto il d.d.a. n. 1518 del 17 novembre 1999 con cui sono state apportate modifiche alla pianta organica; Tenuto conto che le esigenze di servizio emerse in relazione ai flussi organizzativi inducono a mettere a concorso un posto di ottava qualifica funzionale, area funzionale tecnica; Considerato che la riserva di cui all'art. 33 del decreto del Presidente della Repubblica n. 567/1987, risulta essere inoperante; Considerato che, la riserva del 15% dei posti in dotazione organica destinata agli appartenenti alle categorie di cui alla legge n. 482/1968, relativi all'area funzionale servizi generali e tecnici, quinta qualifica funzionale, prevista dall'art. 5, comma 3, punto 1, del decreto del Presidente della Repubblica del 9 maggio 1994, n. 487, e successive modificazioni ed integrazioni, risulta essere inoperante; Accertato che la riserva di cui alla legge 24 dicembre 1986, n. 958, modificata dal decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 196, del 20% delle vacanze annuali dei posti destinati al concorso, in favore dei militari in ferma di leva prolungata e dei volontari specializzati delle tre Forze armate, congedati senza demerito al termine della ferma o rafferma contrattuale, risulta essere inoperante; Accertato che la riserva di cui alla legge 20 settembre 1980, n. 574, del 2% dei posti destinati al concorso, in favore degli ufficiali di complemento della Marina e dell'Aeronautica che abbiano terminato senza demerito la ferma biennale, risulta essere inoperante; Accertata la vacanza del posto da coprire; Decreta: Art. 1. Numero dei posti E' indetto un concorso pubblico, per esami, ad un posto di funzionario tecnico, ottava qualifica funzionale - area funzionale tecnico-scientifica, presso il dipartimento di scienze geologiche. Art. 2. Requisiti per l'ammissione Per l'ammissione al concorso e' richiesto il possesso dei seguenti requisiti: a) titolo di studio: diploma di laurea in scienze geologiche; b) conoscenza della lingua inglese; c) cittadinanza italiana (ai fini del presente decreto sono equiparati ai cittadini gli italiani non appartenenti alla Repubblica). Tale requisito non e' richiesto per i soggetti appartenenti alla Unione europea, fatte salve le eccezioni di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 7 febbraio 1994, n. 174, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 15 febbraio 1994, n. 61; d) essere in regola con le norme concernenti gli obblighi militari; e) idoneita' fisica al servizio continuativo ed incondizionato all'impiego al quale il concorso si riferisce. L'amministrazione ha facolta' di sottoporre a visita medica di controllo i vincitori di concorso, in base alla normativa vigente; f) non essere esclusi dall'elettorato politico attivo; g) non essere stati destituiti o dispensati dall'impiego presso una pubblica amministrazione per persistente ed insufficiente rendimento e non essere stati dichiarati decaduti da altro impiego statale ai sensi dell'art. 127, lettera d), del testo unico degli impiegati civili dello Stato approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3. Tutti i requisiti sopra elencati devono essere posseduti alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande di ammissione al concorso. I candidati sono comunque ammessi al concorso con riserva. Art. 3. Domanda e termini di presentazione Le domande di ammissione al concorso, redatte in carta semplice, dovranno essere presentate o fatte pervenire al rettore della Universita' degli studi di Roma Tre, settore concorsi - Via Ostiense n. 159 - 00154 Roma, entro il trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente decreto nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica. Saranno considerate prodotte in tempo utile, anche le domande di ammissione spedite a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento entro il termine sopra indicato. A tal fine fa fede il timbro a data dell'ufficio postale accettante.