Art. 5.

                      Commissione giudicatrice

    La  commissione  giudicatrice  e'  nominata  e  composta ai sensi
dell'art. 9  del  decreto  del  Presidente  della Repubblica 9 maggio
1994,  n. 487,  e  ai  sensi  dell'ordinanza  per il reclutamento del
personale  amministrativo  tecnico  ausiliare bibliotecario approvata
nella  seduta del consiglio d'amministrazione del 7 settembre 1999, e
successive modificazioni ed integrazioni.
    Dopo  le  prove scritte e prima della valutazione delle stesse la
commissione  procedera'  alla  valutazione  dei titoli presentati dai
candidati.  Ai  titoli  e'  riservato  un  punteggio  complessivo non
superiore  a  10/30.  Il risultato della valutazione dei titoli sara'
reso noto agli interessati prima delle prove orali.
    Sono valutabili i titoli:
      a) titolo  di  studio,  tenuto  conto  della  valutazione o del
giudizio  finale  riportato  solo  se  superiore  al punteggio minimo
previsto  per  il conseguimento del titolo stesso (fino ad un massimo
di punti 3/30);
      b) titoli di servizio (fino ad un massimo di punti 3/30);
      c) pubblicazioni (fino ad un massimo di punti 2/30);
      c) diplomi  o  attestati  di  specializzazione e qualificazione
professionale  o  altra  idonea  documentazione  da cui sia possibile
dedurre  attitudini  professionali  in  relazione  alle  mansioni  da
svolgere (fino ad un massimo di punti 2/30).
    Per  le  modalita'  di  espletamento del concorso si osservano in
quanto   applicabili,  le  disposizioni  contenute  nel  decreto  del
Presidente  della  Repubblica  10 gennaio 1957, n. 3, nel decreto del
Presidente  del Consiglio dei Ministri 24 settembre 1981, nel decreto
del   Presidente   della   Repubblica   9   maggio  1994,  n. 487,  e
nell'ordinanza sopra citata.