Art. 10.

                       Conferimento dei posti

    Al  termine  delle  operazioni  di  valutazione,  la  commissione
predispone  l'elenco  degli  idonei  dal  quale il direttore generale
operera' la scelta del soggetto cui affidare l'incarico come previsto
dall'art. 15-ter, comma 2, del decreto-legge n. 229/1999.
    L'incarico  settennale e' attribuito dal direttore generale sulla
base della rosa di nomi selezionata dalla commissione.
    La  decorrenza  dell'incarico  e le modalita' e le condizioni che
regoleranno  il  rapporto  di  lavoro  sono  stabilite  nel contratto
individuale di lavoro.
    Il  candidato  a  cui sara' conferito l'incarico sara' invitato a
produrre,  nel termine di trenta giorni dalla data di comunicazione e
pena  la  mancata  stipula  del  contratto,  gli  ulteriori documenti
richiesti   dall'azienda   U.S.L.   n. 8  e  ritenuti  necessari  per
dimostrare  il possesso di tutti i requisiti e le condizioni previste
dalla legge per l'accesso al rapporto di lavoro.
    Con  l'accettazione  dell'incarico  e  la  presa  di  servizio si
intendono implicitamente accettate, senza riserve, tutte le norme che
disciplinano  e  disciplineranno lo stato giuridico ed il trattamento
economico del personale dirigente comprese quelle stabilite a livello
aziendale.
    Il  trattamento economico dovuto e' quello previsto dai CC.NN.LL.
nel  tempo  vigenti e dagli accordi raggiunti in sede aziendale dalla
contrattazione decentrata.
    Alla  scadenza  del  settennato,  il rinnovo o il mancato rinnovo
sono  disposti  con  provvedimento  motivato  dal direttore generale,
previa verifica dell'espletamento dell'incarico, con riferimento agli
obiettivi affidati ed alle risorse attribuite.