Art. 2. Requisiti specifici di ammissione 1) Diploma di laurea in medicina e chirurgia. 2) Iscrizione all'albo dell'ordine dei medici. L'iscrizione al corrispondente albo professionale di uno dei Paesi dell'Unione europea consente la partecipazione alla selezione, fermo restando l'obbligo dell'iscrizione in Italia prima dell'assunzione in servizio. 3) Anzianita' di servizio di sette anni, di cui cinque nella disciplina o disciplina equipollente, e specializzazione nella disciplina o in una disciplina equipollente ovvero anzianita' di servizio di dieci anni nella disciplina. I criteri per la valutazione dell'anzianita' di servizio utile per l'accesso al secondo livello dirigenziale sono quelli previsti dagli articoli 10 e seguenti del decreto del Presidente della Repubblica n. 484/1997. Nei certificati di servizio devono essere indicate le posizioni funzionali o le qualifiche attribuite, le discipline nelle quali i servizi sono stati prestati, nonche' le date iniziali e terminali dei relativi periodi di attivita'. In applicazione dell'art. 15, comma 5 del decreto del Presidente della Repubblica citato, per le discipline di nuova istituzione, l'anzianita' di servizio e specializzazione possono essere quelle relative ai servizi compresi o confluiti nelle nuove discipline. 4) Curriculum ai sensi dell'art. 8 del decreto del Presidente della Repubblica n. 484 del 10 dicembre 1997. Fino all'emanazione dei provvedimenti previsti all'art. 6, comma 1 dello stesso decreto del Presidente della Repubblica, per l'incarico di secondo livello dirigenziale si prescinde dal requisito della specifica attivita' professionale da documentare ai sensi degli articoli 5 e 6 del decreto del Presidente della Repubblica citato. Fino all'espletamento del primo corso di formazione manageriale di cui all'art. 7 del decreto del Presidente della Repubblica n. 484/1997, gli incarichi di dirigente medico di secondo livello sono attribuiti senza l'attestato di formazione manageriale, fermo restando l'obbligo di acquisire l'attestato nel primo corso utile. Coloro che sono in possesso dell'idoneita' conseguita in base al pregresso ordinamento, possono accedere agli incarichi di secondo livello dirigenziale nella corrispondente disciplina anche in mancanza dell'attestato di formazione manageriale, fermo restando l'obbligo, nel caso di assunzione nell'incarico, di acquisire l'attestato nel primo corso utile. L'accertamento dei requisiti di cui al presente articolo e' effettuato dalla commissione di esperti di cui al comma 2, dell'art. 15 del decreto legislativo n. 229/1999.