Art. 2.

                  Requisiti specifici di ammissione

    1) Diploma di laurea in medicina e chirurgia.
    2) Iscrizione  all'albo  dell'ordine  dei medici. L'iscrizione al
corrispondente  albo  professionale  di  uno  dei  Paesi  dell'Unione
europea  consente  la  partecipazione  alla selezione, fermo restando
l'obbligo   dell'iscrizione   in   Italia  prima  dell'assunzione  in
servizio.
    3) Anzianita'  di  servizio  di  sette  anni, di cui cinque nella
disciplina   o  disciplina  equipollente,  e  specializzazione  nella
disciplina  o  in  una  disciplina  equipollente ovvero anzianita' di
servizio di dieci anni nella disciplina. I criteri per la valutazione
dell'anzianita'  di  servizio  utile per l'accesso al secondo livello
dirigenziale  sono  quelli  previsti dagli articoli 10 e seguenti del
decreto  del Presidente della Repubblica n. 484/1997. Nei certificati
di  servizio  devono  essere  indicate  le  posizioni funzionali o le
qualifiche attribuite, le discipline nelle quali i servizi sono stati
prestati,  nonche'  le date iniziali e terminali dei relativi periodi
di  attivita'.  In applicazione dell'art. 15, comma 5 del decreto del
Presidente  della  Repubblica  citato,  per  le  discipline  di nuova
istituzione,  l'anzianita'  di  servizio  e  specializzazione possono
essere  quelle  relative  ai servizi compresi o confluiti nelle nuove
discipline.
    4) Curriculum  ai  sensi  dell'art. 8  del decreto del Presidente
della Repubblica n. 484 del 10 dicembre 1997. Fino all'emanazione dei
provvedimenti  previsti  all'art. 6, comma 1 dello stesso decreto del
Presidente  della  Repubblica,  per  l'incarico  di  secondo  livello
dirigenziale  si  prescinde  dal  requisito della specifica attivita'
professionale  da  documentare  ai  sensi  degli  articoli  5 e 6 del
decreto del Presidente della Repubblica citato.
    Fino  all'espletamento  del primo corso di formazione manageriale
di  cui  all'art. 7  del  decreto  del  Presidente  della  Repubblica
n. 484/1997,  gli  incarichi  di  dirigente medico di secondo livello
sono  attribuiti  senza  l'attestato di formazione manageriale, fermo
restando l'obbligo di acquisire l'attestato nel primo corso utile.
    Coloro  che sono in possesso dell'idoneita' conseguita in base al
pregresso  ordinamento,  possono  accedere  agli incarichi di secondo
livello   dirigenziale   nella  corrispondente  disciplina  anche  in
mancanza  dell'attestato  di  formazione  manageriale, fermo restando
l'obbligo,   nel  caso  di  assunzione  nell'incarico,  di  acquisire
l'attestato nel primo corso utile.
    L'accertamento  dei  requisiti  di  cui  al  presente articolo e'
effettuato   dalla   commissione  di  esperti  di  cui  al  comma  2,
dell'art. 15 del decreto legislativo n. 229/1999.