Art. 3.

                             Esclusioni

    La   mancanza  dei  requisiti  richiesti  costituisce  motivo  di
esclusione  dalla  selezione.  L'eventuale esclusione dalla selezione
sara'  disposta  dal direttore generale con provvedimento motivato da
notificare  agli  interessati  entro  trenta giorni dall'esecutivita'
della  relativa  deliberazione,  mediante  raccomandata  postale  con
avviso di ricevimento.