Art. 3. Esclusioni La mancanza dei requisiti richiesti costituisce motivo di esclusione dalla selezione. L'eventuale esclusione dalla selezione sara' disposta dal direttore generale con provvedimento motivato da notificare agli interessati entro trenta giorni dall'esecutivita' della relativa deliberazione, mediante raccomandata postale con avviso di ricevimento.