Art. 9.

                       Modalita' di selezione

    L'idoneita'  dei  candidati e' accertata dalla commissione di cui
all'art. 15-ter,  comma 2, del decreto legislativo n. 229/1999, sulla
base   di   un   colloquio   e   della   valutazione  del  curriculum
professionale.
    Prima di procedere al colloquio e alla valutazione del curriculum
la commissione stabilisce i criteri di valutazione tenuto conto delle
specificita' del posto da ricoprire.
    Il  giudizio  riferito  al  curriculum  deve essere adeguatamente
motivato  in relazione agli elementi documentali che sono stati presi
in considerazione e hanno contribuito a determinarlo, con particolare
riferimento   all'ultimo  decennio.  La  valutazione  del  curriculum
precede il colloquio.
    Il   colloquio   e'  diretto  alla  valutazione  delle  capacita'
professionali   del   candidato   nella   specifica   disciplina  con
riferimento  anche alle esperienze professionali documentate, nonche'
all'accertamento   delle  capacita'  gestionali  organizzative  e  di
direzione  del  candidato  stesso  con  riferimento  all'incarico  da
svolgere.
    I   candidati   in  possesso  dei  requisiti  richiesti,  saranno
convocati  per lo svolgimento del colloquio, con lettera raccomandata
a.r.,  spedita  almeno  venti  giorni  prima  della  data fissata per
l'espletamento dello stesso.
    La  commissione, al termine del colloquio e della valutazione del
curriculum,   esplicita   la   sua   determinazione  in  un  giudizio
complessivo  motivato  con  particolare riferimento alla preparazione
professionale  e alla capacita' di direzione organizzativa pervenendo
alla  formulazione  di  un  giudizio  di  idoneita'  o  non idoneita'
all'incarico.
    La    commissione    non   perverra',   ne'   direttamente,   ne'
indirettamente, alla formulazione di una graduatoria.