Art. 11.

                          Documenti di rito

    La  presentazione  dei  documenti di rito, attestanti il possesso
dei requisiti richiesti per l'ammissione all'impiego pubblico, dovra'
avvenire  nel  termine  di  trenta  giorni  dalla  data  di effettiva
assunzione in servizio.
    Il   vincitore   del   concorso  dovra'  presentare  la  seguente
documentazione:
      1)   certificato  medico  rilasciato  da  un  medico  militare,
provinciale  o  ufficiale  sanitario  del  comune di residenza da cui
risulti  che  il  candidato  e' fisicamente idoneo all'impiego per il
quale  concorre  ed  e'  esente  da imperfezioni che possano comunque
influire sul rendimento del servizio, con l'indicazione dell'avvenuto
accertamento  sierologico, ai sensi dell'art. 7 della legge 25 luglio
1959,  n. 837. Il certificato deve contenere l'espressa dichiarazione
che  il  candidato  e'  esente  da  malattie  che  possano mettere in
pericolo  la salute pubblica, e dovra', inoltre, essere conforme alle
leggi  sul  bollo  e  di  data non anteriore a sei mesi dalla data di
comunicazione dell'esito del concorso;
      2) dichiarazione  sostitutiva  di certificazione, rilasciata ai
sensi  dell'art. 2  della  legge 4 gennaio 1968, n. 15 e dell'art. 1,
comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 20 ottobre 1998,
n. 403, attestante il possesso del titolo di studio di cui all'art. 2
del presente decreto, con la data e il luogo di conseguimento;
      3) copia integrale dello stato di servizio civile aggiornato.
    L'amministrazione ha la facolta' di sottoporre a visita medica di
controllo il vincitore del concorso.
    Non   sono   ammessi   riferimenti  a  documenti  presentati  per
partecipare a concorsi indetti da questa Universita'.
    Il  periodo  di  prova ha la durata di tre mesi e non puo' essere
rinnovato o prorogato alla scadenza.