Art. 5.

                    Durata e programma del corso

    Il   corso  sara'  articolato  in  piu'  moduli  per  complessive
quarantasei ore.
    Il  diario  di inizio del corso sara' notificato agli interessati
tramite raccomandata con avviso di ricevimento o raccomandata a mano.
    Le  lezioni  del  corso  sono tenute da docenti universitari o da
personale  con qualifica dirigente o funzionario o da persone di alta
qualificazione  scientifica  e professionalita' comprovata. I docenti
potranno  essere  in  tutto  o  in parte gli stessi che compongono la
commissione giudicatrice.
    Il  programma  del  corso sara' articolato in due parti distinte:
una  generale  ed  una specifica per il profilo messo a concorso come
sotto precisato.
A) Parte generale.
    Conoscenze generali:
      a) ordinamento generale (con particolare riferimento all'Unione
europea e allo Stato nazionale);
      b) riforma della pubblica amministrazione;
      c) ordinamento universitario e dell'Universita' di Cagliari
      d) Legislazione del lavoro e contratti;
      e) normativa in materia di sicurezza e tutela della salute;
      f) informatica e comunicazione: reti, posta elettronica.
    Competenze organizzative e relazionali:
      a) comunicazione e relazioni col pubblico;
      b) lavoro di gruppo;
      c) qualita' del servizio;
      d) valutazione e autovalutazione.
B) Parte specifica.
    Competenze professionali:
      a) decreto  legislativo n. 626/1994 con particolare riferimento
ai  rischi  nei  laboratori  e  nelle strutture socio-assistenziali -
concetti generali;
      b) legge  n.  675/1996  sul  trattamento  dei  dati personali -
concetti generali;
      c) strumenti di analisi, misurazione e controllo;
      d) informatica: software specifici.
    La  frequenza  al corso e' obbligatoria: l'assenza dalle lezioni,
anche  giustificata,  superiore  ad  un  terzo  delle  ore prescritte
comporta  l'esclusione dal corso-concorso. Per coloro che siano stati
assenti  giustificati  entro  il  predetto  termine  potranno  essere
stabilite forme aggiuntive di verifica finale.