Art. 3.
    In  caso di motivata rinuncia presentata dai componenti elettivi,
di decesso o di indisponibilita' degli stessi per cause sopravvenute,
ovvero  nei  casi  di  cui  all'art. 4,  comma  1,  del  decreto  del
Presidente  della  Repubblica  n. 390/1998,  concernenti i componenti
elettivi,  nelle  commissioni  giudicatrici  subentra  il docente non
eletto che abbia riportato il maggior numero di voti.