Art. 4.
    Dalla  data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del decreto
rettorale di nomina della commissione giudicatrice decorre il termine
previsto dall'art. 9 del decreto-legge 21 aprile 1995, n. 236, per la
presentazione  al  rettore,  da  parte  dei  candidati,  di eventuali
istanze  di  ricusazione  dei  commissari.  Decorso  tale  termine e,
comunque,  dopo  l'insediamento  della  commissione  non sono ammesse
istanze di ricusazione dei commissari.