Art. 9.

         Borse di studio - Obblighi e diritti dei dottorandi

    Ai candidati che avranno superato le prove di concorso, utilmente
collocati  nella  graduatoria  generale di merito, viene conferita la
borsa   di   studio,  fino  alla  concorrenza  del  numero  di  borse
disponibili. I rimanenti idonei possono partecipare al corso, fino al
numero  dei  posti  previsti, mediante il pagamento del contributo di
cui all'art. 8.
    L'importo  delle  borse  di  studio  di  cui all'art. 1 e' pari a
quello  determinato  ai  sensi dell'art. 1, comma 1, lettera a) della
legge   3 agosto   1998,   n. 315,   e  successive  modificazioni  ed
integrazioni.
    La  durata  dell'erogazione della borsa e' pari all'intera durata
del corso (tre anni).
    La cadenza di pagamento della borsa e' effettuato mensilmente.
    L'importo della borsa di studio e' aumentata di almeno il 50% per
eventuali periodi di soggiorno all'estero superiori al mese.
    I titolari di borse di studio per periodi di stage o comunque per
periodi  di  attivita' formative e di ricerca fuori sede (in Italia o
all'estero)  possono  ricevere  rimborsi  delle spese di viaggio e di
soggiorno  (vitto  e  alloggio)  previa  delibera  del  collegio  dei
docenti,  su  fondi di ricerca o quelli di funzionamento assegnati al
dottorato.
    Per  il  primo  anno le borse di studio sono assegnate sulla base
della graduatoria di merito formulata dalla commissione di ammissione
e,  a  parita'  di  merito,  sulla  base  della valutazione economica
determinata  ai  sensi  del  decreto del Presidente del Consiglio dei
Ministri   del   30 aprile   1997   e   successive  modificazioni  ed
integrazioni. La conferma o l'assegnazione per gli anni successivi e'
effettuata  dal  collegio dei docenti sulla base della valutazione di
fine anno.
    I  titolari  di  borsa di studio hanno l'obbligo di frequentare i
corsi  e  svolgere  le  attivita'  di  studio  e ricerca previste dal
collegio  dei  docenti,  pena  la  decadenza dal diritto di godimento
della borsa.
    In  caso di violazione degli obblighi di frequenza dei corsi e di
svolgimento  delle attivita' di ricerca, il collegio dei docenti puo'
richiedere  al  rettore  la  sospensione o l'esclusione dal corso con
motivata  decisione, previa verifica dei risultati conseguiti e fatti
salvi  i  casi  di  maternita',  di grave e documentata malattia e di
servizio  militare.  In  caso  di  sospensione  di durata superiore a
trenta giorni la borsa non puo' essere erogata.
    Le borse di studio non possono essere cumulate con altre borse di
studio  tranne  con  quelle  esplicitamente  concesse  da istituzioni
nazionali   o   internazionali   ad   integrazione,   per  consentire
l'attivita'  di  formazione  o di ricerca all'estero o comunque fuori
dalla sede del dottorato.
    Le  borse  di studio non danno in nessun caso luogo a valutazioni
giuridiche ed economiche ai fini di carriera.