Art. 9. Borse di studio - Obblighi e diritti dei dottorandi Ai candidati che avranno superato le prove di concorso, utilmente collocati nella graduatoria generale di merito, viene conferita la borsa di studio, fino alla concorrenza del numero di borse disponibili. I rimanenti idonei possono partecipare al corso, fino al numero dei posti previsti, mediante il pagamento del contributo di cui all'art. 8. L'importo delle borse di studio di cui all'art. 1 e' pari a quello determinato ai sensi dell'art. 1, comma 1, lettera a) della legge 3 agosto 1998, n. 315, e successive modificazioni ed integrazioni. La durata dell'erogazione della borsa e' pari all'intera durata del corso (tre anni). La cadenza di pagamento della borsa e' effettuato mensilmente. L'importo della borsa di studio e' aumentata di almeno il 50% per eventuali periodi di soggiorno all'estero superiori al mese. I titolari di borse di studio per periodi di stage o comunque per periodi di attivita' formative e di ricerca fuori sede (in Italia o all'estero) possono ricevere rimborsi delle spese di viaggio e di soggiorno (vitto e alloggio) previa delibera del collegio dei docenti, su fondi di ricerca o quelli di funzionamento assegnati al dottorato. Per il primo anno le borse di studio sono assegnate sulla base della graduatoria di merito formulata dalla commissione di ammissione e, a parita' di merito, sulla base della valutazione economica determinata ai sensi del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 30 aprile 1997 e successive modificazioni ed integrazioni. La conferma o l'assegnazione per gli anni successivi e' effettuata dal collegio dei docenti sulla base della valutazione di fine anno. I titolari di borsa di studio hanno l'obbligo di frequentare i corsi e svolgere le attivita' di studio e ricerca previste dal collegio dei docenti, pena la decadenza dal diritto di godimento della borsa. In caso di violazione degli obblighi di frequenza dei corsi e di svolgimento delle attivita' di ricerca, il collegio dei docenti puo' richiedere al rettore la sospensione o l'esclusione dal corso con motivata decisione, previa verifica dei risultati conseguiti e fatti salvi i casi di maternita', di grave e documentata malattia e di servizio militare. In caso di sospensione di durata superiore a trenta giorni la borsa non puo' essere erogata. Le borse di studio non possono essere cumulate con altre borse di studio tranne con quelle esplicitamente concesse da istituzioni nazionali o internazionali ad integrazione, per consentire l'attivita' di formazione o di ricerca all'estero o comunque fuori dalla sede del dottorato. Le borse di studio non danno in nessun caso luogo a valutazioni giuridiche ed economiche ai fini di carriera.