Art. 7. Titoli di merito I titoli devono essere posseduti alla data di scadenza del termine di presentazione della domanda di partecipazione al concorso ed allegati in carta semplice, in originale o copia autenticata, alla domanda stessa. Per i titoli indicati dall'art. 2 della legge 4 gennaio 1968, n. 15, come integrato dall'art. 1 del decreto del Presidente della Repubblica 20 ottobre 1998, n. 403 (titoli di studio, di specializzazione, di abilitazione, di formazione, di aggiornamento, di servizio ...) e', inoltre, ammessa la dichiarazione sostitutiva di certificazioni (v. allegato C). I titoli possono essere, altresi', presentati a mezzo di dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorieta' ai sensi dell'art. 4 della legge 4 gennaio 1968, n. 15, come integrato dall'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 20 ottobre 1998, n. 403 (pubblicazioni ...). Tale dichiarazione puo' riguardare anche l'attestazione del fatto che la copia prodotta di una pubblicazione, o di qualsiasi tipo di documentazione che possa costituire titolo, e' conforme all'originale (v. allegato D). Tale dichiarazione deve essere sottoscritta in presenza del dipendente addetto alla ricezione ovvero corredata dalla fotocopia di un documento di riconoscimento. Nelle dichiarazioni sostitutive il candidato deve specificare in modo analitico e preciso ogni elemento utile ai fini della valutazione del titolo dichiarato. Non e' consentito il riferimento a documenti e pubblicazioni gia' presentati all'Universita'. Agli atti e documenti redatti in lingua straniera deve essere allegata una traduzione in lingua italiana certificata conforme al testo originale dalle competenti autorita' diplomatiche o consolari oppure da un traduttore ufficiale. Ai sensi dell'art. 8 del decreto del Presidente della Repubblica del 30 ottobre 1996, n. 693, la valutazione dei titoli, previa individuazione dei criteri, e' effettuata dopo le prove scritte e prima che si proceda alla correzione dei relativi elaborati; ai predetti titoli non puo' essere attribuito un punteggio complessivo superiore a 10/30. Il punteggio complessivo dei titoli di ciascun candidato ammesso alla prova sara' reso noto all'interessato prima dell'effettuazione della prova orale. I titoli valutabili ed il relativo punteggio sono i seguenti: titoli accademici, max punti 2; titoli scientifici, max punti 5; titoli professionali, max punti 3.