Art. 5. La commissione esaminatrice di cui al precedente art. 4, disporra' complessivamente di 135 punti cosi' ripartiti: 35 punti per i titoli; 100 punti per il colloquio. La valutazione dei titoli precedera' il colloquio. Le categorie dei titoli valutabili e i punteggi attribuibili sono i seguenti: a) votazione del titolo di studio richiesto per l'ammissione al concorso; b) attivita' lavorativa e collaborazioni professionali pertinenti alla voce b) dell'art. 1; c) altri titoli: inerenti ad incarichi nazionali e/o internazionali. (riferiti alla voce b) dell'art. 1). La commissione esaminatrice determinera' i criteri per la suddivisione dei punteggi massimi attribuiti a ciascuna categoria di titoli prima di avere preso visione della documentazione presentata dai candidati. Il punteggio complessivo sara' determinato dalla somma della votazione conseguita nel colloquio nonche' dal punteggio riportato nella valutazione dei titoli.