Art. 5.
    La   commissione   esaminatrice  di  cui  al  precedente  art. 4,
disporra' complessivamente di 135 punti cosi' ripartiti:
      35 punti per i titoli;
      100 punti per il colloquio.
    La  valutazione  dei titoli precedera' il colloquio. Le categorie
dei titoli valutabili e i punteggi attribuibili sono i seguenti:
      a) votazione del titolo di studio richiesto per l'ammissione al
concorso;
      b) attivita'    lavorativa   e   collaborazioni   professionali
pertinenti alla voce b) dell'art. 1;
      c) altri   titoli:   inerenti   ad   incarichi   nazionali  e/o
internazionali. (riferiti alla voce b) dell'art. 1).
    La   commissione  esaminatrice  determinera'  i  criteri  per  la
suddivisione  dei punteggi massimi attribuiti a ciascuna categoria di
titoli  prima  di avere preso visione della documentazione presentata
dai candidati.
    Il  punteggio  complessivo  sara'  determinato  dalla somma della
votazione  conseguita  nel  colloquio nonche' dal punteggio riportato
nella valutazione dei titoli.