Art. 8.
    Ai  sensi  dell'art. 10,  comma  1, della legge 31 dicembre 1996,
n. 675,  i  dati  personali  forniti  dai  candidati saranno raccolti
presso il competente ufficio del Consiglio nazionale delle ricerche -
Istituto  di  fisica  cosmica  "G.  Occhialini",  per le finalita' di
gestione  della  selezione  e  saranno trattati presso una banca dati
automatizzata  per  le  finalita' inerenti la selezione e la gestione
del rapporto conseguente alla stessa.
    Il  conferimento  di  tali  dati  e'  obbligatorio  ai fini della
valutazione dei requisiti di partecipazione, pena l'esclusione.
    I  medesimi  dati  potranno  essere  comunicati  unicamente  alle
amministrazioni  pubbliche  direttamente interessate allo svolgimento
della selezione o alla posizione giuridico-economica del candidato.
    L'interessato  gode  dei  diritti di cui all'art. 13 della citata
legge.
    Il  responsabile del trattamento e' il direttore dell'Istituto di
fisica cosmica "G. Occhialini".