Art. 2. 1. Al concorso di cui sopra e' ammesso il personale del Corpo di polizia penitenziaria in possesso dei seguenti requisiti: a) un'anzianita' di servizio non inferiore a quattro anni; b) non abbia riportato, nell'ultimo biennio, la sanzione della deplorazione o sanzione disciplinare piu' grave; d) abbia riportato, nell'ultimo biennio, un giudizio complessivo non inferiore a "buono". 2. I suddetti requisiti debbono essere posseduti alla data di scadenza del termine utile per la presentazione della domanda di partecipazione. 3. E' escluso dal concorso, a norma dell'art. 93 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, il personale sospeso cautelarmente dal servizio.