Art. 2.
    1.  Al concorso di cui sopra e' ammesso il personale del Corpo di
polizia penitenziaria in possesso dei seguenti requisiti:
      a) un'anzianita' di servizio non inferiore a quattro anni;
      b) non  abbia riportato, nell'ultimo biennio, la sanzione della
deplorazione o sanzione disciplinare piu' grave;
      d) abbia    riportato,   nell'ultimo   biennio,   un   giudizio
complessivo non inferiore a "buono".
    2.  I  suddetti  requisiti  debbono essere posseduti alla data di
scadenza  del  termine  utile  per  la presentazione della domanda di
partecipazione.
    3.  E' escluso dal concorso, a norma dell'art. 93 del decreto del
Presidente  della  Repubblica  10 gennaio  1957,  n. 3,  il personale
sospeso cautelarmente dal servizio.