Art. 7.
    1.  Per  lo  svolgimento  delle  prove  d'esame si applicano, per
quanto compatibili, le norme di cui agli articoli 87, 88, 89, 90, 91,
93 e 94 del decreto legislativo 30 ottobre 1992, n. 443.
    2.  La Commissione esaminatrice per lo svolgimento dell'eventuale
prova  preliminare  nonche'  delle  prove  d'esame, e' composta da un
presidente  scelto  tra  i  funzionari  con qualifica non inferiore a
primo     dirigente    in    servizio    presso    il    Dipartimento
dell'Amministrazione  penitenziaria  e  da  altri  tre funzionari con
qualifica non inferiore all'ottava.
    3.  Le  funzioni  di  segretario  sono  svolte  da un funzionario
dell'Amministrazione   penitenziaria   con  qualifica  non  inferiore
all'ottava  in  servizio  presso il Dipartimento dell'Amministrazione
penitenziaria.
    4.   Qualora   il   numero  dei  candidati  superi  i  mille,  la
commissione,  con  successivo decreto, puo' essere suddivisa in una o
piu'    sottocommissioni    con    l'integrazione,    per    ciascuna
sottocommissione,  di  un  numero  di  componenti,  unico restando il
presidente,  pari  a  quello  della  commissione  originaria  e di un
segretario aggiunto con qualifica non inferiore all'ottava.
    5.  Per supplire ad eventuali temporanee assenze o impedimenti di
uno  dei  componenti  o  del  segretario  della  commissione  e delle
sottocommissioni,  puo'  essere  prevista  la  nomina  di  uno o piu'
componenti  supplenti  e  di  uno  o  piu'  segretari  supplenti,  da
effettuarsi  con  lo stesso decreto di costituzione della commissione
esaminatrice e delle sottocommissioni o con successivo provvedimento.