Art. 7. 1. Per lo svolgimento delle prove d'esame si applicano, per quanto compatibili, le norme di cui agli articoli 87, 88, 89, 90, 91, 93 e 94 del decreto legislativo 30 ottobre 1992, n. 443. 2. La Commissione esaminatrice per lo svolgimento dell'eventuale prova preliminare nonche' delle prove d'esame, e' composta da un presidente scelto tra i funzionari con qualifica non inferiore a primo dirigente in servizio presso il Dipartimento dell'Amministrazione penitenziaria e da altri tre funzionari con qualifica non inferiore all'ottava. 3. Le funzioni di segretario sono svolte da un funzionario dell'Amministrazione penitenziaria con qualifica non inferiore all'ottava in servizio presso il Dipartimento dell'Amministrazione penitenziaria. 4. Qualora il numero dei candidati superi i mille, la commissione, con successivo decreto, puo' essere suddivisa in una o piu' sottocommissioni con l'integrazione, per ciascuna sottocommissione, di un numero di componenti, unico restando il presidente, pari a quello della commissione originaria e di un segretario aggiunto con qualifica non inferiore all'ottava. 5. Per supplire ad eventuali temporanee assenze o impedimenti di uno dei componenti o del segretario della commissione e delle sottocommissioni, puo' essere prevista la nomina di uno o piu' componenti supplenti e di uno o piu' segretari supplenti, da effettuarsi con lo stesso decreto di costituzione della commissione esaminatrice e delle sottocommissioni o con successivo provvedimento.