Art. 9.
    1.  Il  colloquio verte su elementi di diritto penale e procedura
penale,   legislazione   in   materia  penitenziaria  ed  ordinamento
dell'Amministrazione penitenziaria. Al candidato ammesso al colloquio
e'  data comunicazione almeno venti giorni prima del giorno, dell'ora
e del luogo in cui dovra' sostenere la prova d'esame.
    2.  Il colloquio si intende superato se il candidato ha riportato
una votazione non inferiore a sei decimi.