Art. 9. 1. Il colloquio verte su elementi di diritto penale e procedura penale, legislazione in materia penitenziaria ed ordinamento dell'Amministrazione penitenziaria. Al candidato ammesso al colloquio e' data comunicazione almeno venti giorni prima del giorno, dell'ora e del luogo in cui dovra' sostenere la prova d'esame. 2. Il colloquio si intende superato se il candidato ha riportato una votazione non inferiore a sei decimi.