Art. 9.

Stipulazione  del  contratto  individuale  di  lavoro e assunzione in
                              servizio

    Il  vincitore  del  concorso  sara'  assunto  in  prova, mediante
stipulazione  del  contratto  individuale di lavoro, nel nono livello
dell'area   funzionale   amministrativo-contabile   profilo  di  vice
dirigente.
    All'atto  dell'assunzione  in  servizio il dipendente e' tenuto a
comprovare, ai sensi della legge 15 maggio 1997, n. 127 e del decreto
del  Presidente  della Repubblica n. 403/1998, mediante dichiarazione
sostitutiva di certificazioni, il possesso dei requisiti previsti per
l'ammissione  all'impiego,  come specificati nell'art. 2 del presente
bando.  L'amministrazione  provvedera' ad effettuare idonei controlli
sulla  veridicita' delle dichiarazioni sostitutive ai sensi dell'art.
11  del  decreto del Presidente della Repubblica n. 403/1998. Qualora
dal controllo dovesse emergere la non veridicita' del contenuto della
dichiarazione,  il  dichiarante  decade dai benefici conseguiti sulla
base   della  dichiarazione  non  veritiera,  fermo  restando  quanto
previsto dall'art. 26 della legge 4 gennaio 1968, n. 15 in materia di
sanzioni penali. Qualora l'interessato non intenda o non sia in grado
di  ricorrere  alla  dichiarazione  sostitutiva  di certificazione, i
certificati  relativi  a stati, fatti o qualita' personali risultanti
da  albi  o  da pubblici registri tenuti o conservati da una pubblica
amministrazione   sono   acquisiti  d'ufficio  da  questo  ateneo  su
indicazione da parte dell'interessato della specifica amministrazione
che conserva l'albo o il registro.
    Il  periodo  di  prova  avra' una durata di tre mesi e non potra'
essere prorogato o rinnovato alla scadenza.
    Decorso  il  periodo di prova senza che il rapporto di lavoro sia
stato risolto da una delle parti, il dipendente si intende confermato
in   servizio  e  gli  viene  riconosciuta  l'anzianita'  dal  giorno
dell'assunzione a tutti gli effetti.