Art. 6.

                    Formazione delle graduatorie

    Al  termine  delle  prove  d'esame, da concludersi entro sei mesi
dalla   data   della   prima  riunione,  la  commissione  compila  la
graduatoria  secondo  la  valutazione  complessiva e con l'osservanza
delle  vigenti  disposizioni  in  materia  di precedenza e preferenza
nelle  nomine,  e  designa  il  vincitore. Gli atti del concorso sono
approvati con decreto del dirigente generale degli affari generali.
    La  graduatoria  sara'  pubblicata  sul  bollettino ufficiale del
Ministero  dell'industria,  del commercio e dell'artigianato. Di tale
pubblicazione  sara'  data  notizia  mediante  avviso  nella Gazzetta
Ufficiale  della  Repubblica italiana - 4a serie speciale. Dal giorno
successivo  a  quello  della pubblicazione dell'avviso nella Gazzetta
Ufficiale decorre il termine per eventuali irnpugnative.