Art. 6. Formazione delle graduatorie Al termine delle prove d'esame, da concludersi entro sei mesi dalla data della prima riunione, la commissione compila la graduatoria secondo la valutazione complessiva e con l'osservanza delle vigenti disposizioni in materia di precedenza e preferenza nelle nomine, e designa il vincitore. Gli atti del concorso sono approvati con decreto del dirigente generale degli affari generali. La graduatoria sara' pubblicata sul bollettino ufficiale del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato. Di tale pubblicazione sara' data notizia mediante avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4a serie speciale. Dal giorno successivo a quello della pubblicazione dell'avviso nella Gazzetta Ufficiale decorre il termine per eventuali irnpugnative.