Art. 10. Alla data di scadenza della borsa, l'assegnatario dovra' trasmettere una particolareggiata relazione sulle ricerche compiute al direttore delle ricerche, il quale dovra' esprimere una valutazione scientifica sull'attivita' svolta dal candidato. Tale valutazione, con l'indicazione dell'esatto periodo complessivo di fruizione della borsa, dovra' essere trasmessa al CNR entro trenta giorni dalla scadenza della stessa. La relazione puo' essere pubblicata integralmente o in riassunto in riviste a cura del CNR.