Art. 11. Ai sensi dell'art. 10, comma 1, della legge 31 dicembre 1996, n. 675, i dati personali forniti dai candidati saranno raccolti presso il competente ufficio del Consiglio nazionale delle ricerche, per le finalita' di gestione della selezione e saranno trattati presso una banca dati automatizzata per le finalita' inerenti alla selezione e alla gestione del rapporto conseguente alla stessa. Il conferimento di tali dati e' obbligatorio ai fini della valutazione dei requisiti di partecipazione, pena l'esclusione. I medesimi dati potranno essere comunicati unicamente alle amministrazioni pubbliche direttamente interessate allo svolgimento della selezione o alla posizione giuridico-economica del candidato. L'interessato gode dei diritti di cui all'art. 13 della citata legge. Tali diritti potranno essere fatti valere nei confronti del Consiglio nazionale delle ricerche - Dipartimento del personale - Reparto II - Concorsi e borse di studio - P.le A. Moro n. 7, titolare del trattamento. Il responsabile del trattamento e' il dirigente del suddetto reparto. Roma, 14 gennaio 2000 Il responsabile del dipartimento del personale