Art. 8. La data di decorrenza della borsa e' stabilita insindacabilmente dal Consiglio nazionale delle ricerche, dal 1o o dal 15 del mese. Coloro che risultino vincitori della borsa e non diano inizio agli studi e alle ricerche in programma entro il termine stabilito dal Consiglio nazionale delle ricerche decadono dalla borsa. La data di decorrenza della borsa puo' essere rinviata nel caso che il titolare debba assolvere gli obblighi militari di leva, assentarsi per gravidanza e puerperio o per malattia. La fruizione della borsa puo' essere sospesa temporaneamente solo nel caso che il titolare debba assolvere gli obblighi militari di leva, assentarsi per gravidanza e puerperio o per malattia di durata superiore ad un mese. I motivi di rinvio o sospensione devono essere comunque debitamente comprovati. L'assegnatario che dopo aver iniziato l'attivita' di ricerca programmata non la prosegua, senza giustificato e comprovato motivo, regolarmente ed ininterrottamente per l'intera durata della borsa, o che si renda responsabile di gravi e ripetute mancanze o che, infine, dia prova di non possedere sufficiente attitudine alla ricerca, per proposta del responsabile della ricerca, e' dichiarato decaduto con motivato provvedimento del CNR dall'ulteriore utilizzazione della borsa. Dell'avvio del relativo procedimento e' data comunicazione all'interessato, il quale ha la facolta' di far conoscere la propria posizione in merito, mediante comunicazione scritta. Della conclusione del procedimento, che potra' consistere o in un'archiviazione degli atti o nel predetto provvedimento di decadenza, sara' data motivata comunicazione all'interessato. Il CNR si riserva di adottare, in ogni momento forme adeguate di accertamento sullo stato delle ricerche in corso da parte dell'assegnatario della borsa.