Art. 17.

           Prescrizioni da osservare per la prova scritta

    Alla  sottocommissione  per la valutazione delle prove di esame e
ai  candidati  e'  fatto  obbligo di osservare le prescrizioni di cui
agli  articoli  11,  12, 13, 14 e 15 del decreto del Presidente della
Repubblica 9 maggio 1994, n. 487.