Art. 19.

       Esame psicotecnico ed esperimenti di educazione fisica

    I candidati che conseguono l'idoneita' alla prova scritta saranno
convocati   per   essere  sottoposti  agli  accertamenti  di  cui  al
precedente  articolo  12,  lettere  b)  e  c).  Se idonei ai predetti
accertamenti saranno ammessi a sostenere le prove orali.
    L'accertamento dell'attitudine psico-fisica consta di:
      un esame psicotecnico, consistente nello svolgimento di test di
livello  e  di  personalita'  ed  in  colloqui  psicologici intesi ad
accertare  la  maturita'  di  pensiero  e  le qualita' attitudinali e
caratterologiche dei candidati;
      esperimenti di educazione fisica, volti ad accertare il livello
di  preparazione  atletica dei candidati e consistenti nelle seguenti
prove:
        salto  in  alto,  salto  in  lungo, corsa piana m. 100, corsa
piana m. 1.000, lancio del peso.
    Prima    dell'accertamento    dell'idoneita'    psico-fisica   la
sottocommissione  di  cui al precedente articolo 7, lettera e), fissa
in  apposito  atto  i  criteri cui attenersi per la valutazione delle
prove di sua competenza.
    L'accertamento    dell'attitudine    psico-fisica   cui   saranno
sottoposti  i candidati di sesso femminile e le relative modalita' di
svolgimento  saranno  indicate  nelle  disposizioni  integrative  del
presente  decreto  che verranno pubblicate nella Gazzetta Ufficiale -
4a  serie  speciale  - n. 18, del 3 marzo 2000, ovvero in quella alla
quale   la  stessa  avesse  rinviato.  Resta  comunque  fermo  quanto
precisato al riguardo nel precedente articolo 2, commi 4, 5 e 6.