Art. 20.

                             Prove orali

    Le prove orali avranno luogo davanti alla stessa sottocommissione
di  cui  al  precedente art. 7, lettera d) e consisteranno
in:
      a) un esame di storia (durata massima 15');
      b) un esame di geografia (durata massima 15');
      c) un esame di matematica (durata massima 15'),
    nei limiti del programma allegato 2 al presente decreto.
    I  programmi relativi alle singole materie sono suddivisi in tesi
e su due di queste, estratte a sorte, verteranno gli esami.
    La  sottocommissione  per  la  valutazione  delle prove di esame,
potra',  pero',  nei  limiti  dei  programmi, rivolgere all'aspirante
tutte le altre interrogazioni che riterra' opportune.
    Per  ciascuna  materia  la  sottocommissione  attribuira' ad ogni
candidato un punto di merito da zero a venti ventesimi.
    Il  punto  di  merito  di  ciascuna materia si ottiene sommando i
punti  attribuiti  dai  singoli  esaminatori  per la stessa materia e
dividendo tale somma per il numero dei medesimi.
    Conseguono  l'idoneita'  i  candidati  che  abbiano  riportato la
classificazione minima di dodici ventesimi in ciascuna materia.
    Al termine di ogni seduta la competente sottocommissione formera'
l'elenco  dei  candidati  esaminati,  con  l'indicazione  del voto da
ciascuno  riportato. Tale elenco, sottoscritto dal presidente e da un
membro,  sara'  affisso  nel  medesimo giorno nell'albo della sede di
esame.