Art. 21.

            Prova orale facoltativa di una lingua estera

    Il  candidato  che ne abbia fatto richiesta in sede di domanda di
ammissione e sempreche' abbia riportato l'idoneita' nelle prove orali
di  cui  al  precedente art. 20, sara' sottoposto all'esame di lingua
estera prescelta.
    Il  candidato puo' scegliere una delle seguenti lingue: francese,
inglese, spagnolo e tedesco.
    Il  candidato  in  possesso  dell'attestato di bilinguismo potra'
richiedere  di sostenere detta prova nella lingua inglese, francese o
spagnola.
    Il candidato dovra' dar prova di parlare correntemente e scrivere
correttamente la lingua prescelta.
    Durata massima dell'esame: 15 minuti.
    Il  giudizio sulla prova orale di lingua estera e' espresso dalla
sottocommissione  esaminatrice  di  cui  al  precedente art. 7, primo
comma,  lettera d) integrata da un docente abilitato all'insegnamento
della  lingua  estera  oggetto  dell'esame,  o,  in  mancanza,  da un
ufficiale in servizio permanente qualificato conoscitore della lingua
stessa.
    La  sottocommissione  assegnera'  per la prova orale, un punto di
merito  espresso  in  ventesimi. Il candidato che riportera' un punto
compreso  tra  i dodici e i venti ventesimi conseguira' nel punteggio
della  graduatoria  finale di merito le maggiorazioni di cui al terzo
comma del successivo art. 22.