Art. 23. Ammissione in Accademia dei vincitori del concorso Sono ammessi all'Accademia della Guardia di finanza in qualita' di allievi i candidati iscritti nella graduatoria unica di merito di cui al precedente articolo 22 nei limiti dei posti messi a concorso, secondo l'ordine risultante dalla graduatoria stessa e tenendo conto della riserva dei posti di cui al precedente articolo 1, secondo comma, sempreche' abbiano conseguito il giudizio di idoneita' alla visita medica di controllo prevista alla lettera d) del precedente articolo 12. Qualora i posti riservati di cui al precedente articolo 1, secondo comma, non possano essere ricoperti per mancanza di candidati riconosciuti idonei i posti stessi saranno conferiti agli altri candidati iscritti nell'anzidetta graduatoria nell'ordine del punteggio di merito conseguito. Entro venti giorni dall'inizio del corso il comando generale della Guardia di finanza puo' dichiarare vincitori del concorso altri candidati idonei nell'ordine della graduatoria, per ricoprire posti resisi comunque disponibili tra i candidati precedentemente dichiarati vincitori con le modalita' di cui al primo comma del presente articolo. All'atto della loro ammissione all'Accademia i sottufficiali del corpo devono rinunciare al grado rivestito per la durata del corso, a norma dell'art. 5, primo comma, del regio decreto-legge 4 ottobre 1935, n. 1961, convertito nella legge 9 gennaio 1936, n. 75.