Art. 24.

Riduzioni   per  viaggi  in  ferrovia  e  concessione  della  licenza
                       straordinaria per esami

    I  candidati,  per  tutti  i viaggi in ferrovia che sono tenuti a
compiere  per  effetto  della  loro convocazione alle varie prove del
concorso, nonche' per raggiungere la sede dell'Accademia quando siano
dichiarati   vincitori   del  concorso  stesso,  avranno  diritto  al
beneficio  della  tariffa militare, in aderenza a quanto previsto dal
decreto   interministeriale  24 giugno  1959,  n. 5795  e  successive
modificazioni.
    Essi  saranno  provvisti  delle  richieste  mod.  M/B  unificato,
unitamente  ad  un foglio di via, a cura dei comandi della Guardia di
finanza  competenti  per territorio per i viaggi dalla propria sede a
Roma e per i viaggi di ritorno in famiglia.
    Le  spese  di  vitto  e  alloggio,  durante i periodi delle prove
selettive, sono a carico degli aspiranti.
    Per  la  prova  preliminare di cui al precedente art. 11, per gli
accertamenti sanitari, per sostenere la prova scritta e le successive
prove  di  concorso  (esame  psicotecnico,  esperimenti di educazione
fisica  e  prove  orali)  ai  candidati  appartenenti  al  corpo sono
concesse  licenze  straordinarie  per  esami  militari  per  i giorni
strettamente  necessari. La rimanente licenza straordinaria per esami
fino  alla concorrenza di giorni trenta potra' essere concessa per la
preparazione agli esami orali solo a coloro che avranno conseguito il
giudizio di idoneita' alla prova scritta.
    Qualora  gli  stessi  militari, nello stesso anno solare, abbiano
usufruito  di  analoghe  concessioni  per  altri concorsi banditi dal
corpo  potranno  beneficiare  della  predetta licenza soltanto per la
parte residua fino alla concorrenza di giorni trenta.
    Ai candidati dichiarati vincitori del concorso spetta il rimborso
delle   spese   di   viaggio   sostenute   per  raggiungere  la  sede
dell'Accademia per la frequenza del corso.