Art. 25.

Trattamento economico degli allievi non provenienti dai sottufficiali
                              del Corpo

    Durante  il  corso agli allievi non provenienti dai sottufficiali
della Guardia di finanza sara' corrisposta la paga giornaliera di cui
alle leggi 5 agosto 1981, n. 440, 5 luglio 1986, n. 342 e 24 dicembre
1986, n. 958.
    Gli  allievi  godranno  gratuitamente  del  vitto  e  della prima
vestizione, che sono a carico dello Stato.
    Sono, invece, posti a carico degli allievi:
      le spese per la manutenzione del vestiario;
      le  spese  relative  all'istruzione  e  cioe' per l'acquisto di
libri di testo, sinossi ed oggetti di cancelleria, limitatamente alla
quota da determinarsi con decreto interdirigenziale;
      le spese di carattere personale e straordinarie.
    Gli  allievi,  inoltre,  all'atto del loro ingresso all'Accademia
dovranno  essere  provvisti  di  un corredo, che verra' stabilito dal
comando generale della Guardia di finanza.