Art. 3.

                        Domanda di ammissione

    La  domanda  di  ammissione  va  presentata possibilmente a mano,
oppure  inviata  a  mezzo  raccomandata  con  ricevuta  di ritorno al
comando  provinciale  della  Guardia  di  finanza  del  capoluogo  di
provincia  nella cui circoscrizione l'aspirante risiede, entro trenta
giorni  decorrenti  dalla  data  di  pubblicazione del presente bando
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica - 4a serie speciale.
    I   militari  alle  armi  e  gli  appartenenti  al  corpo  devono
ugualmente  presentare  la  domanda entro lo stesso termine di cui al
primo  comma  e  con  le stesse modalita' dinanzi indicate al comando
provinciale competente per territorio del luogo di residenza.
    Gli  aspiranti  minorenni  dovranno  compilare  nella  domanda di
partecipazione  un  atto  di  assenso,  per  contrarre l'arruolamento
volontario  nella Guardia di finanza, reso e sottoscritto da entrambi
i  genitori  o dal genitore esercente la patria potesta' o dal tutore
dinanzi  al  sindaco  o  al  funzionario  da  questi  delegato ovvero
convalidato da un notaio. Ne sono esonerati gli aspiranti che abbiano
superato  la  minore eta' entro il termine utile per la presentazione
delle  domande  di partecipazione al concorso e coloro i quali, anche
se minorenni, rivestano la qualifica di militare alle armi.
    La  domanda  dovra'  redigersi esclusivamente su apposito modello
disponibile presso tutti i comandi del corpo.
    Le  domande  presentate  o  inviate  ad  un comando del corpo non
competente non saranno considerate valide.
    Di  cio'  verra'  data  comunicazione  all'interessato al fine di
consentire la ripetizione della domanda entro i termini di scadenza.
    Le  domande  di ammissione al concorso si considerano prodotte in
tempo  utile  anche  se spedite a mezzo di raccomandata con avviso di
ricevimento entro il termine suindicato. A tal fine fa fede il timbro
a data dell'ufficio postale accettante.
    L'omessa sottoscrizione della domanda comportera' l'archiviazione
della stessa.
    Gli  aspiranti  in  possesso dell'attestato di bilinguismo di cui
all'art. 1  secondo  comma  del  presente  bando  devono compilare la
domanda  di  partecipazione  precisando, in allegato alla stessa, gli
estremi  del  titolo  in  base  al  quale  concorrono a tali posti ed
indicando la lingua italiana o tedesca nella quale vorranno sostenere
le previste prove d'esame.
    Le  domande  di partecipazione al concorso che, pur inoltrate nei
termini  indicati,  dovessero  pervenire oltre il sessantesimo giorno
dopo  quello  di  pubblicazione  del  presente decreto nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica saranno archiviate.
    Le domande di partecipazione al concorso prodotte nei termini, ma
formalmente    irregolari   ovvero   incomplete   di   talune   delle
dichiarazioni  prescritte  dal  successivo  art. 4,  potranno  essere
accettate  a  giudizio discrezionale dell'Amministrazione, per essere
successivamente  regolarizzate,  ovvero integrate delle dichiarazioni
precedentemente   omesse,   entro  il  termine  tassativo  di  giorni
sessanta,   a   pena   di   esclusione,   decorrenti  dalla  data  di
pubblicazione del bando.
    I  candidati  devono, pertanto, ritenersi ammessi al concorso con
riserva.