Art. 6. Documentazione da produrre I candidati risultati idonei alla prova scritta di cui ai successivi artt. 16 e 18 dovranno presentare o far pervenire direttamente al comando provinciale della Guardia di finanza competente, entro venti giorni dalla data di comunicazione dell'idoneita' stessa, i certificati rilasciati dalle competenti autorita' su carta semplice, ovvero le dichiarazioni sostitutive nei casi previsti dalla legge, comprovanti il possesso dei requisiti che conferiscono ai candidati i titoli preferenziali stabiliti dall'articolo 38, comma 6, della legge 24 dicembre 1986, n. 958 e dal decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487. I candidati utilmente collocati nella graduatoria dovranno presentare o far pervenire al comando provinciale della Guardia di finanza competente, a pena di decadenza, entro trenta giorni dalla data di comunicazione dell'esito del concorso: a) se di sesso maschile, uno dei seguenti documenti: copia autenticata dello stato di servizio o del foglio di congedo illimitato o del foglio matricolare per i candidati che abbiano prestato o prestino servizio militare; foglio di congedo illimitato provvisorio o certificato dell'esito di leva rilasciato dal Comune per i candidati che abbiano soltanto concorso alla leva. Per i riformati o per i dichiarati rivedibili, il motivo della riforma o della rivedibilita' deve risultare dal certificato; certificato di iscrizione nelle liste di leva rilasciato dal Comune, per i candidati che non abbiano ancora concorso alla leva. I candidati appartenenti a classi per le quali non siano state ancora compilate le liste di leva devono produrre una dichiarazione del sindaco, dalla quale risulti che essi saranno compresi nelle liste della propria classe di leva; b) estratto dell'atto di nascita (non certificato); c) certificato di stato civile libero. Ne sono esonerati gli aspiranti il cui estratto dell'atto di nascita rechi l'annotazione dello stato civile. I vedovi e le vedove senza prole devono presentare lo stato di famiglia; d) certificato di cittadinanza italiana ; e) certificato dal quale risulti che il candidato gode dei diritti politici. Tale documento deve essere prodotto soltanto dai candidati che abbiano superato la minore eta' prima del termine utile per la presentazione della domanda; f) certificato generale del casellario giudiziale (non e' ammesso il certificato penale); per i candidati nati all'estero il certificato dovra' essere rilasciato dal casellario centrale presso il Ministero della giustizia; g) domanda diretta al Ministero della difesa con cui il candidato che riveste il grado di ufficiale di complemento chiede di rinunciarvi per conseguire l'ammissione all'Accademia della Guardia di finanza in qualita' di allievo; h) l'originale diploma del titolo di studio o una copia autentica in conformita' dell'articolo 14 della legge 4 gennaio 1968, n. 15, ovvero, qualora il diploma non sia stato ancora rilasciato, un certificato con l'indicazione del voto assegnato. I vincitori che siano stati riformati, in sede di visita di leva o successivamente, devono produrre, all'ingresso in Accademia, la documentazione attestante la revisione del giudizio di riforma. I vincitori dei posti riservati di cui al precedente articolo 1, secondo comma, dovranno, inoltre, far pervenire al comando provinciale della Guardia di finanza competente, a pena di decadenza, entro trenta giorni dalla data di comunicazione dell'esito del concorso, l'attestato di cui al predetto articolo 1. I vincitori del concorso dovranno comunque presentare il titolo originale di studio entro il 31 marzo 2001. In caso di smarrimento del predetto diploma il vincitore del concorso dovra' presentare, entro lo stesso termine del 31 marzo 2001, un certificato su carta legale rilasciato dal provveditore agli studi ai sensi della legge 7 febbraio 1969, n. 15. I diplomi ed i certificati rilasciati dai capi di scuole parificate o legalmente riconosciute devono essere legalizzati dal provveditore agli studi; sono esenti dalla legalizzazione quelli rilasciati dai capi dei predetti istituti di Roma e provincia. I titoli di studio prescritti non possono essere sostituiti da certificati di iscrizione alle Universita'. Quando la certificazione e' rilasciata da uno stesso ufficio, in luogo dei documenti indicati alle lettere b), c), d) ed e), gli interessati possono produrre un solo atto comprovante fatti, stati e qualita' personali richiesti dai singoli documenti. I documenti di cui alle precedenti lettere a), primo comma, c), d), e) ed f) devono essere di data posteriore a quella di pubblicazione del presente decreto nella Gazzetta Ufficiale e cosi' pure quello contenente piu' certificazioni e quello previsto alla lettera b), secondo comma, se esso tiene anche luogo del certificato di stato libero. Nei casi di forza maggiore, il comando centro di reclutamento della Guardia di finanza si riserva la facolta' di ammettere altri documenti e di prescrivere atti notori in sostituzione di quelli previsti dal presente bando, e, per quelle documentazioni che risultassero formalmente irregolari, si riserva la facolta' di accoglierne la successiva regolarizzazione anche oltre i termini anzidetti. I documenti incompleti o affetti da vizio sanabile possono essere regolarizzati, improrogabilmente, entro trenta giorni dalla data della relativa comunicazione; i documenti si considerano prodotti in tempo utile anche se spediti a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento entro il termine sopraindicato. A tal fine fa fede il timbro a data dell'ufficio postale accettante. I candidati in servizio nella Guardia di finanza, nell'Arma dei Carabinieri, nella Polizia di Stato o nel corpo di Polizia penitenziaria, nonche' quelli in servizio di ruolo nell'amministrazione statale, devono produrre soltanto il titolo di studio prescritto dal precedente art. 2, nonche' l'attestato di cui al precedente articolo 1 se vincitori dei posti riservati. I citati documenti potranno essere prodotti mediante dichiarazioni sostitutive di cui al decreto del Presidente della Repubblica 20 ottobre 1998, n. 403. Le dichiarazioni false e mendaci saranno perseguite penalmente ai sensi dell'art. 26 della legge 4 gennaio 1968, n. 15.