Art. 7.

                      Commissione giudicatrice

    La  commissione  giudicatrice, da nominare con successivo decreto
interdirigenziale,  sara'  presieduta  da un ufficiale generale della
Guardia  di  finanza  e  ripartita  nelle  seguenti sottocommissioni,
ciascuna  delle  quali  sara' presieduta da un ufficiale del corpo di
grado non inferiore a colonnello:
      a) sottocommissione per l'accertamento dei requisiti prescritti
per  l'ammissione  al  concorso,  costituita  da  tre ufficiali della
Guardia di finanza, membri;
      b) sottocommissione per la visita medica preliminare costituita
da  un  ufficiale  della  Guardia  di  finanza e tre ufficiali medici
dell'Esercito, membri;
      c) sottocommissione  per  la  visita  medica  di  revisione dei
candidati  giudicati  non  idonei  alla  visita  medica  preliminare,
composta da due ufficiali della Guardia di finanza e da due ufficiali
superiori medici dell'Esercito, membri;
      d) sottocommissione  per  la  valutazione delle prove di esame,
costituita  da  due  ufficiali  della  Guardia  di  finanza  e da due
professori  del  ruolo  degli  istituti d'istruzione media di secondo
grado del Ministero della pubblica istruzione, membri;
      e) sottocommissione    per    l'accertamento    dell'attitudine
psico-fisica  dei  candidati al servizio incondizionato nella Guardia
di  finanza,  composta  da tre ufficiali della Guardia di finanza, di
cui un ufficiale superiore in servizio presso l'Accademia del corpo e
due ufficiali esperti selettori, e da un laureato in psicologia.
    Gli  ufficiali della Guardia di finanza devono essere in servizio
permanente  e,  se  fanno parte delle sottocommissioni in qualita' di
membri, devono essere di grado non inferiore a capitano.
    Le  sottocommissioni,  per  i  lavori  di  rispettiva competenza,
possono avvalersi dell'ausilio di personale specializzato e tecnico.
    Per  la  valutazione  delle  prove  di  esame  dei  candidati che
sosterranno    gli    esami   in   lingua   tedesca   la   competente
sottocommissione  puo'  avvalersi  altresi'  di  ufficiali  del corpo
qualificati   interpreti   od   in  possesso  dell'attestato  di  cui
all'articolo  4 del decreto del Presidente della Repubblica 26 luglio
1976, n. 752.
    Gli  atti  compilati  dalle  sottocommissioni  per  i  lavori  di
rispettiva  competenza  sono  riveduti e controfirmati dal presidente
della commissione giudicatrice.
    Il  comando  generale  provvedera' alla eventuale costituzione di
comitati  di  vigilanza  che  collaboreranno  con la sottocommissione
indicata  alla  lettera  d)  del  presente articolo nello svolgimento
della prova preliminare e della prova scritta.