Art. 8.

                       Esclusione dal concorso

    Il  comando  generale  della  Guardia di finanza puo' disporre in
ogni  momento,  con  decreto  motivato, l'esclusione dal concorso dei
candidati non in possesso dei requisiti di cui al precedente art. 2.
    Le  proposte  di  esclusione  sono formulate dal presidente della
commissione  giudicatrice,  sulla  base  del  giudizio espresso dalla
sottocommissione indicata alla lettera a) del precedente art. 7.
    Avverso   tali   esclusioni  gli  interessati  potranno  produrre
ricorso:
      gerarchico  al  comandante  generale  della  Guardia di finanza
entro  trenta  giorni  dalla  data di notifica, ai sensi dell'art. 2,
primo  comma  del decreto del Presidente della Repubblica 24 novembre
1971, n. 1199;
      giurisdizionale,  al  competente  T.A.R., entro sessanta giorni
dalla  data  di  notifica,  ai  sensi dell'art. 21 primo comma, della
legge 6 dicembre 1971, n. 1034 e decreto legislativo 3 febbraio 1993,
n. 29,  art. 68,  quarto  comma,  cosi'  come  modificato dal decreto
legislativo 31 marzo 1998, n. 80.