Art. 3.
    Dalla  data  di pubblicazione del presente decreto nella Gazzetta
Ufficiale decorre il termine di trenta giorni per la presentazione al
rettore,  da parte dei candidati, di eventuali istanze di ricusazione
dei commissari. Decorso tale termine e, comunque, dopo l'insediamento
della  commissione  non  sono  ammesse  istanze  di  ricusazione  dei
commissari.
      Venezia, 31 gennaio 2000
                                                       Il rettore