Art. 3.
    Dalla  data  di pubblicazione del presente decreto nella Gazzetta
Ufficiale decorre il termine di trenta giorni per la presentazione al
rettore,  da parte dei candidati, di eventuali istanze di ricusazione
dei commissari.
    Decorso  tale  termine  e,  comunque,  dopo  l'insediamento della
commissione non sono ammesse istanze di ricusazione dei commissari.
      Venezia, 31 gennaio 2000
                                                       Il rettore