Art. 6. Il pagamento dell'assegno e' effettuato in rate mensili posticipate. Eventuali spese di missione sono da imputarsi sui fondi del responsabile del progetto di ricerca. Solo a tal fine l'assegnista e' equiparato al ricercatore non confermato. I compiti del titolare dell'assegno, determinati dal contratto individuale, sono svolti sotto la direzione del responsabile del progetto, il quale verifichera' l'attivita' svolta. I compiti assegnati devono prevedere una specifica attivita' di ricerca e non dovranno essere di mero supporto tecnico. Il titolare dell'assegno e' tenuto a presentare al Consiglio della struttura di riferimento una relazione annuale sulle attivita' svolte, previa approvazione del tutor, e a presentare i risultati conclusivi della propria attivita' in un apposito seminario o nelle forme definite dalla struttura di riferimento. L'attivita' deve essere svolta continuativamente; sono fatte salve le eventuali interruzioni per servizio militare, gravidanza e malattia, fermo restando che le predette sospensioni provocano il rinvio della scadenza del contratto. Nel caso in cui tale rinvio superi i termini del progetto a cui si riferisce la collaborazione e impedisca il raggiungimento degli impegni relativi, puo' essere disposta la conclusione anticipata dell'assegno, su motivato parere del consiglio della struttura di riferimento, sentito il tutor. Non costituisce interruzione del contratto, e conseguentemente non va recuperato, un periodo complessivo di assenze giustificate non superiore a trenta giorni per ciascun anno di contratto. Il titolare dell'assegno di ricerca, che intenda recedere dal contratto, e' tenuto a darne comunicazione al rettore ed al tutor con almeno trenta giorni di preavviso. In caso di recesso con preavviso l'assegnista sara' regolarmente liquidato fino al momento della cessazione. In caso contrario sara' trattenuta dall'amministrazione la quota relativa al mancato preavviso. Nei confronti del titolare di assegno, che dopo aver iniziato l'attivita' di ricerca non la prosegua, senza giustificato motivo, regolarmente ed ininterrottamente, per l'intera durata dell'assegno, o che si renda responsabile di gravi e ripetute mancanze, e' avviata la procedura prescritta per dichiarare la risoluzione del rapporto.