Art. 6.
    Il   pagamento   dell'assegno   e'  effettuato  in  rate  mensili
posticipate.
    Eventuali  spese  di  missione  sono  da  imputarsi sui fondi del
responsabile del progetto di ricerca. Solo a tal fine l'assegnista e'
equiparato al ricercatore non confermato.
    I  compiti  del  titolare dell'assegno, determinati dal contratto
individuale,  sono  svolti  sotto  la  direzione del responsabile del
progetto,   il  quale  verifichera'  l'attivita'  svolta.  I  compiti
assegnati  devono  prevedere una specifica attivita' di ricerca e non
dovranno essere di mero supporto tecnico. Il titolare dell'assegno e'
tenuto  a  presentare al Consiglio della struttura di riferimento una
relazione  annuale  sulle  attivita'  svolte, previa approvazione del
tutor,  e a presentare i risultati conclusivi della propria attivita'
in  un  apposito  seminario o nelle forme definite dalla struttura di
riferimento.
    L'attivita'  deve  essere  svolta  continuativamente;  sono fatte
salve  le  eventuali interruzioni per servizio militare, gravidanza e
malattia,  fermo  restando  che  le predette sospensioni provocano il
rinvio  della  scadenza  del  contratto.  Nel caso in cui tale rinvio
superi  i termini del progetto a cui si riferisce la collaborazione e
impedisca  il  raggiungimento  degli  impegni  relativi,  puo' essere
disposta  la  conclusione anticipata dell'assegno, su motivato parere
del consiglio della struttura di riferimento, sentito il tutor.
    Non  costituisce  interruzione  del contratto, e conseguentemente
non va recuperato, un periodo complessivo di assenze giustificate non
superiore a trenta giorni per ciascun anno di contratto.
    Il  titolare  dell'assegno  di  ricerca, che intenda recedere dal
contratto, e' tenuto a darne comunicazione al rettore ed al tutor con
almeno  trenta  giorni di preavviso. In caso di recesso con preavviso
l'assegnista  sara'  regolarmente  liquidato  fino  al  momento della
cessazione.  In  caso contrario sara' trattenuta dall'amministrazione
la quota relativa al mancato preavviso.
    Nei  confronti  del  titolare  di assegno, che dopo aver iniziato
l'attivita'  di  ricerca  non la prosegua, senza giustificato motivo,
regolarmente  ed ininterrottamente, per l'intera durata dell'assegno,
o  che si renda responsabile di gravi e ripetute mancanze, e' avviata
la procedura prescritta per dichiarare la risoluzione del rapporto.